Trattenimento della corrispondenza di detenuto in 41-bis e motivazione sul contenuto (Cass. pen. Sez. I n. 8414 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il giudice può disporre il trattenimento della missiva quando il contenuto dello scritto, per linguaggio e terminologia adoperati, lasci ragionevolmente dubitare che il messaggio effettivo sia diverso da quello apparente. Il sindacato di legittimità non si spinge a sostituire la valutazione del contenuto, ma verifica la congruità e la non manifesta illogicità della motivazione. La doglianza che si limiti a contestare le argomentazioni dell’ordinanza, senza dimostrarne i vizi logici o giuridici, è infondata.

Il Fatto

L’imputato, sottoposto al regime detentivo differenziato, aveva inviato una missiva a una destinataria esterna. Il Consigliere della Corte di appello aveva disposto il trattenimento dello scritto, rilevando la presenza di un cuoricino contenente lettere alfabetiche puntate, potenzialmente idonee a celare messaggi criptici. La Corte di appello ha rigettato il reclamo, ritenendo il blocco fondato su esigenze di ordine e sicurezza e sulla presunzione che, per filtrare informazioni riservate, si utilizzino proprio i rapporti più intimi. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompatibilità del Presidente del Collegio e il difetto di motivazione del provvedimento di trattenimento.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta entrambi i motivi. Quanto al primo, osserva che l’ordinanza impugnata è stata redatta da persona diversa dal Consigliere che aveva disposto il trattenimento, sicché la dedotta incompatibilità non ricorre. La Corte richiama un principio consolidato: la causa di incompatibilità non incide sulla capacità del giudice e non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione o ricusazione, da far valere con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 18707 del 09.02.2016, Rv. 266990).

Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 18-ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del Direttore dell’istituto, il giudice procedente può disporre che la corrispondenza sia sottoposta a visto di controllo e trattenuta per esigenze investigative, di prevenzione o per ragioni di sicurezza e ordine dell’istituto. La norma va coordinata con l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen., che prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione di appartenenza.

Su questa base, la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da censure, valutando in concreto linguaggio e terminologia della missiva. La Corte di cassazione ribadisce che la decisione di non inoltro può essere legittimamente fondata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della corrispondenza tra contenuto apparente ed effettivo dello scritto (Sez. 1 n. 9689 del 12.02.2014, Rv. 259472).

Il ricorso, invece, si limita a contestare le argomentazioni dell’ordinanza, di per sé scevre da vizi logici e giuridici, e a valorizzare una memoria difensiva che non offre una spiegazione chiarificatrice dello scritto. La Corte rileva l’incoerenza tra le iniziali indicate e il nome effettivo del condannato, nonché l’erroneità del nome ricondotto al futuro figlio della coppia. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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