Particolare tenuità del fatto e interesse ad impugnare (Cass. pen. Sez. 3 n. 1929 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione con cui si deduce l’omessa motivazione del giudice d’appello su una richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando la richiesta era ab origine generica o manifestamente infondata. Il giudice di merito, infatti, non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze improponibili per genericità o manifesta infondatezza. In ogni caso, al giudice di legittimità è preclusa la rivalutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dai giudici di merito, quando la motivazione sia immune da vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in cinque dosi, con l’aggravante della recidiva nel quinquennio. La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’impugnazione, confermando la condanna.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: con il primo, la errata valutazione delle prove e il vizio di motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza; con il secondo, l’assoluta mancanza di motivazione sulla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto; con il terzo, l’erronea valutazione in punto di recidiva e diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, in quanto volto a ottenere una indebita riconsiderazione degli elementi di prova contrapposta a quella dei giudici di merito. Ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, è preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali, ma anche la verifica della tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento alternativi. La destinazione allo spaccio era stata desunta da elementi non illogici, quali la suddivisione in cinque ovuli, la disponibilità di due telefoni cellulari e il rinvenimento di appunti manoscritti con nomi, cifre e date.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Ha ricordato che il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare sul mancato accoglimento di istanze improponibili per genericità o manifesta infondatezza. Nel caso di specie, la richiesta di particolare tenuità del fatto era stata formulata in modo del tutto generico, senza allegare elementi sulla occasionalità della condotta e sulla sua modesta offensività, e senza considerare la contestazione della recidiva e la pena irrogata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale. Ne consegue la genericità originaria della richiesta e, quindi, il difetto di interesse del motivo di ricorso, il cui eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in un eventuale giudizio di rinvio.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto infondato. La Corte ha ritenuto idonea la motivazione della Corte territoriale sulla conferma della recidiva, fondata sulla precedente commissione nel quinquennio di un reato contro il patrimonio, e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla gravità del fatto e dalla personalità negativa dell’imputato emersa dalla violazione delle prescrizioni cautelari.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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