L’errore su norme richiamate dalla legge penale non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. 4 n. 12 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore su una norma giuridica richiamata dalla norma penale incriminatrice non è scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., in quanto deve considerarsi errore sulla legge penale. Le norme sul patrocinio a spese dello Stato, in particolare, non costituiscono legge extrapenale ai sensi dell’art. 47 cod. pen. Il delitto di false dichiarazioni per l’ammissione al beneficio richiede il dolo generico, che può manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale. Il giudice d’appello, nel riformare in peius la sentenza assolutoria, non è tenuto alla rinnovazione istruttoria quando operi una diversa valutazione in termini giuridici di fatti non controversi.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo l’errore sulla natura ostativa di una precedente condanna per associazione mafiosa. La Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza, lo ha invece condannato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente dichiarato di non aver riportato condanne ostative. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il motivo relativo alla mancata rinnovazione istruttoria. Esso è infondato perché la Corte territoriale non ha rivisitato il compendio probatorio, ma ha tratto diverse conseguenze giuridiche da circostanze di fatto non controverse. In tal caso non è obbligatoria la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riguardo all’errore sulla natura ostativa della condanna, la Corte richiama il principio per cui l’errore su una norma richiamata dalla norma incriminatrice costituisce errore sulla legge penale. L’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, richiamato dall’art. 95 dello stesso decreto, non è legge extrapenale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che è sufficiente il dolo generico, configurabile anche nelle forme del dolo eventuale: l’imputato, sottoscrivendo la dichiarazione precompilata, era onerato della verifica della veridicità dei contenuti, senza poter invocare l’affidamento sui consigli del difensore.
Infine, la Corte ritiene manifestamente infondata la doglianza sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche: la recidiva contestata è quella di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., per la quale l’art. 69 cod. pen. vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti.
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Nota della Redazione
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