Rivalutazione esecutiva della continuazione e obbligo di confronto con precedenti unificazioni (Cass. pen. Sez. I n. 11346 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’istanza di applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può limitarsi a rilevare la distanza geografica dei luoghi di consumazione dei reati, dovendo invece procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, quali la contiguità temporale e la sostanziale analogia delle modalità esecutive. Qualora una precedente ordinanza, emessa in fase esecutiva, abbia già riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, il giudice è tenuto a confrontarsi con tale pronuncia, scrutinando le ragioni che ne avevano giustificato l’accoglimento, al fine di verificare se le medesime ragioni possano estendersi ad altre sentenze. L’omesso o carente confronto con il provvedimento di unificazione integra un vizio di motivazione della decisione.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del ricorrente volta a ottenere l’applicazione del regime della continuazione tra i reati giudicati con due gruppi di sentenze esecutive specificamente indicate. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché un vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del vincolo tra i delitti oggetto delle sentenze sub 3), 4) e 6), già unificati in sede esecutiva con una precedente ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ragusa, e quelli di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10). A sostegno, evidenziava che i fatti di queste ultime erano stati commessi in un periodo intermedio a quello dei reati già unificati, con la compartecipazione del padre, in contesti geografici in parte coincidenti e con modalità esecutive analoghe, riconducibili allo schema della c.d. truffa del finto maresciallo o del finto avvocato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando un’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione aveva negato la continuazione valorizzando esclusivamente l’elemento della lontananza geografica dei luoghi di consumazione dei reati (Siracusa, Genova e Palermo), ritenendola espressione di una precipua riorganizzazione in loco e, quindi, di un’autonoma ideazione.

La Suprema Corte ha osservato come un tale approccio non tenesse conto del fatto che i reati di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10) erano stati commessi all’interno della medesima forbice temporale (dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019) che aveva già giustificato l’unificazione dei delitti sub 3), 4) e 6). Inoltre, alcune di tali condotte erano state perpetrate in territorio siciliano, come quelle già unificate, e presentavano modalità esecutive del tutto analoghe.

La Cassazione ha quindi censurato l’ordinanza impugnata per non essersi confrontata con la precedente ordinanza del 1° luglio 2022 del G.i.p. di Ragusa. Tale provvedimento, nell’accogliere la continuazione, aveva ritenuto recessivi i diversi contesti geografici rispetto alla contiguità temporale e alle analoghe modalità truffaldine. Proprio il mancato confronto con quella decisione ha determinato le carenze motivazionali, imponendo l’annullamento del provvedimento e il rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte cost. n. 183 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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