Preclusione dei benefici penitenziari per revoca della misura alternativa (Cass. pen. Sez. I n. 8415 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 2, Ord. pen. opera nei confronti del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa, anche quando il regime detentivo equiparabile agli arresti domiciliari si sia instaurato, ai sensi dell’art. 656, comma 1, cod. proc. pen., per il fatto oggetto della condanna da eseguire. La valutazione caso per caso richiesta dalla giurisprudenza costituzionale attiene alla revoca della misura precedentemente concessa, non al diniego di una nuova misura fondato sulla revoca già riscontrata nel triennio. Il divieto non contrasta con il principio di finalizzazione rieducativa della pena, perché discende da un percorso di esecuzione concretamente valutato dal giudice di sorveglianza.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato al Tribunale di sorveglianza una domanda di misure alternative alla detenzione, chiedendo l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che nei confronti dell’interessato era stata disposta la revoca della permanenza nel regime degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 58-quater, commi 1 e 2, Ord. pen. e la mancata acquisizione della relazione di sintesi sul comportamento tenuto in costanza di detenzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto infondata la prima doglianza. Il Tribunale di sorveglianza non aveva applicato il comma 1 dell’art. 58-quater Ord. pen., che presuppone una condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., ma il comma 2, che estende il divieto al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, comma 1, Ord. pen.
Nel caso esaminato, la revoca della permanenza nel regime degli arresti domiciliari era intervenuta con decreto del Magistrato di sorveglianza, a seguito di numerose denunce per il reato di evasione. Da ciò il Tribunale ha fatto derivare la preclusione triennale prevista dall’art. 58-quater, comma 3, Ord. pen., correttamente applicando il principio di legittimità secondo cui la revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza sull’applicazione di una misura alternativa, comporta l’operatività del divieto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen. La preclusione costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con il principio di finalizzazione rieducativa della pena, e non irragionevole al punto da ledere l’art. 3 Cost. Essa discende da una valutazione caso per caso, basata non su presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma sul percorso concretamente compiuto durante l’esecuzione della pena.
Prendendo atto di tale decisione, la Sezione ha condiviso il più recente indirizzo secondo cui la valutazione caso per caso evocata dalla Corte costituzionale riguarda la revoca di una ipotetica misura precedentemente concessa, non il diniego di una nuova misura fondato sulla revoca già riscontrata. Manifestamente infondato è stato giudicato il secondo motivo: la preclusione normativa rendeva superflua l’acquisizione della relazione di sintesi, necessaria solo per un esame nel merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 385 c.p. – Evasione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive