Inammissibile il ricorso sui motivi generici e riproduttivi in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8482 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate. È pertanto inammissibile per genericità il ricorso che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, sorretta da motivazione non illogica in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato. In tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto.
Il Fatto
La vicenda processuale origina da una condanna inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., confermata in secondo grado. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato, valorizzando le complessive risultanze processuali e, in particolare, l’escussione dei vari testimoni.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare la fondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi dedotti avverso la sentenza di appello risultano inammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata.
Il giudice di merito, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui esula dai poteri della Cassazione operare una diversa lettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01).
Nel merito, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità, in relazione alla querela di falso presentata presso il Tribunale civile e avente a oggetto il verbale redatto dai pubblici ufficiali in sede di contestazione di guida di un autoveicolo in assenza di certificato assicurativo. Sono state valorizzate le complessive risultanze processuali, rispetto alle quali le dichiarazioni dell’imputato, che ha negato di avere circolato alla guida del mezzo, sono risultate inverosimili.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio per cui, in tema di calunnia, la prova può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, in modo da evidenziare la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336).
Inammissibile risulta anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con motivazione non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che non si evincessero elementi valutabili positivamente in tal senso e, dall’altro, che il fatto fosse da qualificarsi come grave. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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