Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 8486 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La doglianza che si traduca in una generica e assertiva lamentela di presunta carenza o illogicità della motivazione non assolve l’onere di specifica critica imposto al ricorrente. Il giudice di legittimità, pertanto, non è tenuto a riesaminare nel merito la ricostruzione operata dai giudici di appello, ma solo a verificarne la tenuta argomentativa in rapporto alle censure effettivamente proposte. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, rigettando le doglianze sull’esclusione della recidiva e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010 in tema di recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha rilevato che i motivi dedotti nel ricorso risultano inammissibili. Il ricorrente si è limitato a contestare, in termini del tutto generici, le conclusioni dei giudici di merito in punto di mancata esclusione della recidiva e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza articolare una critica effettiva al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, dal canto suo, aveva risposto in modo adeguato alle doglianze, evidenziando che il ricorrente risultava gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, l’ultimo dei quali risalente all’anno precedente la commissione del reato. Da tali elementi i giudici di merito avevano desunto la spiccata insensibilità alle prescrizioni imposte e la persistente pericolosità sociale, oltre all’assenza di elementi a sostegno di una prognosi favorevole di buona condotta.
La Corte di legittimità ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduca le stesse ragioni dell’appello già respinte, senza confrontarsi con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a denunciare in modo assertivo una presunta illogicità della motivazione. Sul punto ha richiamato il precedente Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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