Ricorso generico inammissibile per fatture ideologiche (Cass. pen. Sez. 3 n. 11175 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che non si confronta con le argomentazioni svolte dal giudice di merito, limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle prove o una mera censura di merito. La valutazione in ordine alla sussistenza del contributo concorsuale e del dolo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione non illogica. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla recidiva, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la sua valutazione è censurabile in cassazione solo per la manifesta illogicità della motivazione. Il Sindacato di legittimità non può estendersi a una nuova valutazione dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di diritto di una società, era stato condannato, in primo e secondo grado, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, per avere emesso fatture per operazioni inesistenti, nell’ambito di un più ampio sistema fraudolento volto a celare una somministrazione irregolare di manodopera. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, riconoscendo la penale responsabilità dell’imputato. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione con riguardo alla natura dei rapporti contrattuali, al proprio contributo concorsuale, alla sussistenza del dolo e all’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta carenza motivazionale in ordine al contributo concorsuale e all’elemento soggettivo del reato. Ha rilevato che il ricorso non si confrontava con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, che aveva compiutamente descritto lo schema fraudolento e valorizzato, ai fini della prova del dolo, sia il ruolo formale di amministratore di diritto rivestito dal ricorrente sia la sua qualità di fondatore della società. Inoltre, la Corte ha richiamato l’episodio relativo a un lavoratore, che dimostrava come il ricorrente si fosse occupato della gestione del rapporto lavorativo, smentendo l’assunto secondo cui alla sua posizione formale non corrispondesse la consapevolezza del disegno criminoso. I motivi sono stati pertanto dichiarati generici, in quanto si limitavano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
In riferimento al quarto e al quinto motivo, relativi all’applicazione della recidiva, la Suprema Corte ha osservato che la Corte di merito aveva motivato adeguatamente l’aumento di pena, valorizzando la accresciuta pericolosità sociale desunta dal precedente penale e dalla reiterazione delle violazioni tributarie. Ha precisato che la pluralità di fatture emesse nel medesimo periodo d’imposta configurasse un solo reato ai sensi dell’art. 8, comma secondo, d.lgs. n. 74/2000, ma che tale circostanza non oblitera il disvalore della condotta, potendo anche l’emissione di un’unica fattura integrare il reato.
Quanto al sesto motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito, ribadendo che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità. Ha richiamato, a sostegno, un costante orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 2018; Sez. 2, n. 36104 del 2017; Sez. 5, n. 5582 del 2013/2014; Sez. 1, n. 24213 del 2013).
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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