Calunnia per falsa denuncia di smarrimento degli assegni già consegnati (Cass. pen. Sez. VII n. 8481 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari presentata da chi li abbia in precedenza consegnati ad altra persona in adempimento di un’obbligazione. La denuncia è idonea a determinare ragionevolmente l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio, quale il furto o la ricettazione, a carico di persona determinata, individuata nel negoziatore del titolo. In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato, presupposto del dolo, è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri, tali da ingenerare dubbi condivisibili da una persona di normale cultura e capacità di discernimento che versi nella medesima situazione di conoscenza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. per avere denunciato lo smarrimento di assegni bancari che aveva in realtà consegnato ad altra persona in pagamento. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23.04.2024, ha confermato la condanna, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa e congrua la qualificazione giuridica dei fatti.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato, l’erronea affermazione della responsabilità e l’illegittimità del trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte è dunque chiamata a verificare la fondatezza dei tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché i motivi sono reiterativi di censure già formulate in appello e comunque manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, i fatti risalgono al dicembre 2011 e a carico dell’imputato è stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica: l’ordinario termine prescrizionale di sei anni ex art. 157 cod. pen. va pertanto aumentato della metà, fino a nove anni, e a questo termine deve aggiungersi l’ulteriore incremento della metà per gli atti interruttivi ai sensi dell’art. 161 cod. pen., con un termine complessivo di tredici anni e sei mesi, non ancora decorso.

Il secondo motivo è inammissibile sotto il profilo della responsabilità. La Corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito di avere ricevuto in pagamento gli assegni poi denunciati smarriti. Le doglianze del ricorrente sono aspecifiche e mirano a introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte afferma che integra pienamente la fattispecie di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari presentata da chi li abbia consegnati ad altri in adempimento di un’obbligazione. Benché priva di un’accusa diretta riferita a uno specifico reato, la denuncia è idonea a determinare l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio, come il furto o la ricettazione, a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 7573 del 27.01.2023.

In tema di elemento psicologico, la Corte ribadisce che la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato è esclusa solo se la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri, idonei a ingenerare dubbi condivisibili nella persona che versi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. VI n. 12209 del 18.02.2020). Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso tale situazione con motivazione congrua, fondata sul valore rilevante dei titoli, sulle modalità della consegna e sui pregressi rapporti tra le parti.

Quanto al terzo motivo, la statuizione sulla recidiva qualificata è confermata in ragione della pregnante pericolosità dell’imputato, desunta dai precedenti penali e, in particolare, da una condanna per favoreggiamento personale aggravato divenuta irrevocabile circa cinque anni prima. Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva resta impedito ex lege dall’art. 69, comma 4, cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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