Concorso morale nel reato tra vedetta e connivenza non punibile (Cass. pen. Sez. VII n. 12482 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale rileva non soltanto quando assuma efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando si sostanzi in un contributo agevolatore. In tale seconda ipotesi il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiore incertezza di riuscita o difficoltà. La condotta dell’agevolatore può esprimersi anche in un’attività di osservazione e vigilanza funzionale a rafforzare la determinazione criminosa del correo. Non integra, invece, connivenza non punibile la presenza attiva e consapevole che si traduca in un apporto funzionale all’illecito. L’attenuante della partecipazione di minima importanza presuppone che il contributo del compartecipe risulti, nell’economia generale dell’iter criminoso, di efficacia causale così lieve da apparire trascurabile.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, con sentenza del Gup del Tribunale di Caltagirone, per detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte di appello di Catania ha riformato la decisione in punto di trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione dell’art. 110 cod. pen., per assenza di elementi da cui desumere il suo concorso nell’attività illecita posta in essere dal compagno; vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.; illogicità della motivazione sul trattamento punitivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dai giudici di appello con motivazione non illogica né carente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il contributo concorsuale assume rilievo sia quando abbia efficacia causale, sia quando assuma la forma di un contributo agevolatore, ossia quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiore incertezza di riuscita o difficoltà (Sez. 3, n. 27186 del 2022; Sez. 4, n. 52791 del 2018, che ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del concorrente con funzione di vedetta).
La Corte territoriale aveva attribuito rilievo alla presenza della ricorrente nella stanza attigua a quella in cui il compagno confezionava e cedeva lo stupefacente, dinanzi a un monitor acceso che rendeva visibile l’esterno dell’abitazione. Tale presenza è stata qualificata come attiva e funzionale, quantomeno a rafforzare la determinazione criminosa del compagno, che osservando l’esterno avrebbe potuto trarne le necessarie conseguenze. Irrilevante è stato giudicato il fatto che i militari fossero entrati in casa senza difficoltà, essendo in borghese e con auto prive dei colori di istituto.
È stata esclusa la prospettazione difensiva della connivenza non punibile e quella del contributo di minima importanza. Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento costante secondo cui il riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza non si traduce in una comparazione tra le condotte dei correi, ma in un esame volto a stabilire se il contributo del compartecipe si sia concretizzato in un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 2020; Sez. 3, n. 9844 del 2016).
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 7, n. 39396 del 2016; Sez. 2, n. 3896 del 2016). Il diniego può essere legittimamente fondato sull’assenza di elementi di segno positivo.
Manifestamente infondato è stato infine ritenuto il terzo motivo. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione dando conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., con formule quali “pena congrua” o “congruo aumento”, o con il richiamo alla gravità del reato. Una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 2017; Sez. 4, n. 21294 del 2013). All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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