Rivalutazione probatoria generica inammissibile nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 1564 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti censure relative alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle emergenze processuali, quando queste risultino già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice d’appello e non siano scandite da una specifica criticità delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il giudice di legittimità, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti possibile, ma deve limitarsi a verificarne la compatibilità con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. In tema di circostanze attenuanti generiche, il relativo diniego è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza; la valutazione del giudice di merito costituisce un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74/2000, relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, e, con il secondo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per l’inadeguatezza della motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che riproponevano censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di appello. Nel primo motivo, il ricorrente si limitava a manifestare un generico dissenso rispetto alla ricostruzione degli elementi probatori, senza evidenziare specifiche criticità logiche o giuridiche nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata. In particolare, i giudici territoriali avevano chiarito che la società amministrata dall’imputato aveva registrato un volume di affari del tutto sproporzionato rispetto agli acquisti effettuati, con un importo delle fatture attive pari a più del doppio di quello delle fatture passive, elemento sufficiente a escludere l’effettività delle operazioni commerciali.
La Corte ha inoltre respinto la tesi difensiva sull’inversione dell’onere probatorio, precisando che la valorizzazione della mancata produzione documentale da parte dell’imputato non integra un tale vizio, ma costituisce una chiave di lettura logica di indizi gravi, precisi e concordanti. Sul secondo motivo, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, l’assenza di elementi positivi giustifica il diniego delle attenuanti generiche, senza che possa assumere rilievo il solo stato di incensuratezza.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano correttamente escluso le attenuanti non solo per l’assenza di elementi favorevoli, ma anche in ragione dei numerosi precedenti penali dell’imputato per reati in materia di stupefacenti e di armi, e della sua mancata resipiscenza nonostante i benefici già ottenuti. Il richiamo a tali elementi è stato ritenuto sufficiente a sostenere il diniego, trattandosi di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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