Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e riproduttivi (Cass. pen. Sez. VII n. 27829 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione del giudice di merito coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limiti a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della decisione impugnata, risultando così aspecifico. Il dolo di ricettazione, anche nella forma eventuale, ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non essendo sufficiente la semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, che connota invece l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 07.11.2025, per il reato di ricettazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della propria responsabilità penale, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto.
La questione giunge davanti alla Sezione VII della Corte di cassazione, chiamata a verificare l’ammissibilità delle censure e la tenuta del percorso argomentativo dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che i motivi proposti non si confrontano criticamente con le argomentazioni dei giudici di merito, esenti da vizi logici e giuridici. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze, con conseguente aspecificità della doglianza. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e Sez. VI n. 17372 del 2021.
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., la Corte rileva che i giudici di merito hanno valorizzato la natura del bene ricettato, indicativa della provenienza illecita, e il fatto che l’imputato non abbia fornito una giustificazione plausibile sulla disponibilità di quanto rinvenuto. La valutazione è coerente con l’orientamento secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l’imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale. Richiama Sez. II n. 25439 del 2017 e Sez. II n. 29702 del 2022.
La Corte conferma che il dolo di ricettazione nella forma eventuale ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa ricevuta fosse di illecita provenienza, non bastando la semplice mancanza di diligenza nel verificarne la provenienza, che connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in sede di legittimità, esclude la prospettata riqualificazione del fatto.
Infine, sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, ma è sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento in considerazione della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dal comportamento tenuto in occasione del controllo di polizia giudiziaria. Richiama Sez. III n. 2233 del 2021 e Sez. II n. 23903 del 2020.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
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Nota della Redazione
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