Cessione stupefacenti riqualificazione lieve non solo dato quantitativo (Cass. pen. Sez. III n. 5836 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 postula un’apprezzamento complessivo del fatto, riferito a mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché a quantità e qualità delle sostanze, e non può fondarsi sul solo dato quantitativo desunto dalla ricognizione statistica di un campione di sentenze. In tema di concorso di persone nel reato di cessione, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1, o comma 4, e nei confronti di altro concorrente la fattispecie lieve del comma 5 del medesimo d.P.R. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della logicità e sufficienza dell’argomentazione, non della sua condivisibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9/4/2024, riformava nei termini del dispositivo la pronuncia del G.i.p. del locale Tribunale del 14/6/2023, che aveva affermato la responsabilità penale di numerosi imputati per plurime condotte di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale pronuncia due ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità, alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 4 e del comma 5 della norma, e al riconoscimento della recidiva.

Il ricorso di uno dei due imputati veniva dichiarato inammissibile per rinuncia, sottoscritta il 16/9/2024. Residuava pertanto l’esame delle censure formulate dall’altro ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al primo capo di imputazione. La tesi difensiva — secondo cui la responsabilità sarebbe stata confermata su conversazioni generiche e neutre, in assenza di sequestro di stupefacente — non è accolta. La sentenza di appello ha offerto motivazione adeguata, fondata su emergenze istruttorie di natura intercettiva ma non solo, già ampiamente riportate nella pronuncia di primo grado e non rivalutabili nel merito in sede di legittimità.

Il Collegio valorizza in particolare il contesto ambientale, connotato da un continuo viavai di persone che, entrate nei locali, ne uscivano poco dopo e, sottoposte a controllo, venivano trovate in possesso di crack e cocaina. Quanto al ricorrente, la responsabilità per la cessione è desunta da conversazioni culminate in uno scambio materialmente osservato dagli inquirenti: la lettura delle intercettazioni non è manifestamente illogica e trova riscontro nel servizio di osservazione e controllo, non menzionato nel ricorso. La Corte richiama inoltre la motivazione sul capo 8), che ha accertato un articolato meccanismo di cessioni, con approvvigionamento collettivo e successiva cessione individuale.

Quanto alla mancata riqualificazione ai sensi del comma 4, il Collegio osserva che tutte le condotte del capo interessano droghe pesanti, sicché la diversa tesi difensiva avrebbe richiesto un onere di allegazione con adeguato riscontro istruttorio, non adempiuto. Sul comma 5, la Corte ribadisce che l’ipotesi lieve non si verifica alla luce del solo dato quantitativo, ma in esito a una valutazione complessiva del fatto; la sentenza impugnata ha valorizzato l’organizzazione e la professionalità del ricorrente, il consolidato inserimento nel mercato e la capacità di diffusione capillare dello stupefacente. Il Collegio richiama sul punto Sez. 4, n. 50257 del 5/10/2023 e Sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023.

La Corte ribadisce poi il principio delle Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023, secondo cui il medesimo fatto storico può configurare, nei confronti di concorrenti diversi, fattispecie diverse. Il principio è però invocato nel ricorso in termini fattuali, propri della fase di merito e non consentiti in sede di legittimità. Infine, sul terzo motivo, la recidiva è confermata con motivazione adeguata, fondata sui plurimi precedenti penali, anche specifici, che testimoniano una non occasionale ricaduta nel crimine. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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