Inammissibile il ricorso che omette la critica analitica della motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 9350 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto della necessaria critica analitica, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, contestato per aver svolto attività di parcheggiatore abusivo in luogo inibito anche da un provvedimento di DASPO urbano.

Avverso la sentenza il condannato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale: la Corte territoriale, a suo avviso, avrebbe omesso di rispondere nel merito ai motivi di gravame, con i quali si lamentava il difetto di prova del pagamento di un corrispettivo da parte del conducente dell’auto. Senza tale prova, secondo la difesa, la fattispecie oggettiva del reato non può ritenersi integrata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Esso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non è scandito dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte d’appello, che la Corte di legittimità giudica logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e quindi immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità, ritenendo il fatto storico pienamente provato dal fatto che il ricorrente è stato colto nell’atto di dare indicazioni agli automobilisti invitandoli a parcheggiare, condotta evidentemente eloquente che smentisce l’assunto difensivo della necessità di una prova certa del corrispettivo.

La sentenza impugnata richiama inoltre ulteriori segnalazioni per violazioni della medesima disposizione, elevate in date antecedenti, e rileva che la condotta integrava la violazione del provvedimento di DASPO urbano emesso dal Questore, che inibiva l’accesso al luogo per due anni.

Quanto alla prescrizione, la Corte osserva che il reato non era prescritto all’atto della sentenza impugnata né al momento della decisione. I fatti, commessi nel dicembre 2017, ricadono sotto la disciplina della c.d. riforma Orlando, che per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2019 ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Né la questione della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello avrebbe potuto essere posta in questa sede, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di legittimità, qui richiamata anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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