Misure di sicurezza, sospensione per volontaria sottrazione del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 21646 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti del condannato che si sia volontariamente sottratto alla misura non integra alcuna illegittimità, poiché la reperibilità del soggetto costituisce il postulato logico dell’accertamento periodico sulla pericolosità sociale. La sottrazione volontaria impedisce ogni verifica attuale sulla persistenza della pericolosità e non può essere invocata dal condannato per dedurne l’estinzione della misura o l’operatività del termine massimo previsto dall’art. 1 quater L. 81/2014, che presuppone l’avvenuta esecuzione della misura. La protrazione della vicenda esecutiva dipende da una scelta deliberata del condannato, sicché solo il suo rendersi reperibile consente il controllo sulla pericolosità e l’eventuale modifica della misura in senso più favorevole.

Il Fatto

Il condannato, sottoposto a misura di sicurezza della casa di cura e custodia e al ricovero in OPG/REMS, pur avendo espiato la pena non ha mai iniziato a scontare la misura detentiva, rendendosi irreperibile. Il difensore ha reiterato più volte la richiesta di revoca della misura: le prime istanze sono state respinte dal Magistrato di sorveglianza e confermate dal Tribunale di sorveglianza e da questa Corte. Con nuova istanza la difesa ha dedotto l’assenza di segnalazioni negative dal 2012 e la disponibilità del condannato, all’estero, a sottoporsi a perizia; il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l’istanza inammissibile perché meramente reiterativa, decisione confermata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e lamentando, tra l’altro, la mancata rivalutazione attuale della pericolosità, l’omessa estinzione della misura ai sensi della L. 81/2014, la violazione del principio di proporzionalità e la necessità di un accertamento peritale aggiornato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla eccepita erroneità della sospensione del riesame periodico della pericolosità. Sul punto richiama la propria precedente pronuncia Sez. 1 n. 34203 del 12/04/2016, secondo cui il sottoposto alla misura è tenuto al rispetto delle prescrizioni, perché serventi al controllo del profilo di pericolosità sociale manifestato. La reperibilità del singolo, in ragione del tipo di misura imposta e della finalità terapeutica delle prescrizioni, integra l’in sé della medesima misura; la sottrazione rivela l’inidoneità della misura meno gravosa allo scopo e costituisce indice valido di assenza di autocontrollo.

Tali rilievi conservano inalterata validità, perché dal provvedimento impugnato permane lo stato di volontaria sottrazione all’esecuzione. Quanto alla mancata rivalutazione attualizzata della pericolosità e alla mancata estinzione della misura ai sensi della L. 81/2014, la Corte rileva che la questione è già stata affrontata nei precedenti gravami: non vi è mai stata applicazione automatica della misura, poiché i comportamenti segnalati e la mancata comparizione documentavano la riacutizzazione del disturbo e l’inadeguatezza della misura meno gravosa. La condotta di volontaria sottrazione impedisce il riesame della pericolosità, che resta cristallizzato sugli elementi disponibili.

Sul termine massimo di durata, l’art. 1 quater L. 81/2014 stabilisce che le misure di sicurezza detentive non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. La Corte richiama la propria pronuncia Sez. 1 n. 26233 del 14/03/2023, che ha escluso l’applicabilità della norma al caso in esame, non avendo mai la misura avuto esecuzione: la ratio della disposizione è evitare che la misura superi in durata quella detentiva.

Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità e alla disparità di trattamento rispetto alla pena detentiva, la Corte osserva che la sospensione della vicenda esecutiva è conseguenza ineluttabile della mancata esecuzione per volontaria sottrazione: la protrazione della misura dipende da una scelta deliberata del condannato. Non è previsto un termine di prescrizione per la misura di sicurezza, il cui presupposto è il permanere della pericolosità, a differenza delle pene detentive e pecuniarie, commisurate alla gravità del fatto. Solo se il ricorrente si renderà reperibile sarà possibile il controllo sulla persistenza della pericolosità.

Sulla necessità di un accertamento peritale aggiornato, la Corte rileva che la condizione di irreperibilità per sottrazione volontaria impedisce qualunque verifica sul permanere della pericolosità, che anzi dalle condotte tenute appare riaffermata; la mancata collaborazione non è idonea a rendere illegittima la misura. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende; è disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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