Archiviazione giudice di pace ricorso qualificato come reclamo al Tribunale (Cass. pen. Sez. V n. 12370 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile esclusivamente il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 d. lgs. n. 274/2000 e art. 410-bis cod. proc. pen.. Il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso tale decreto va qualificato come reclamo in applicazione del principio di conservazione degli atti di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. Il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza della voluntas impugnationis. Il rimedio del reclamo è esperibile anche per far valere nullità derivanti dall’omesso esame dell’opposizione della persona offesa.

Il Fatto

La persona offesa nel procedimento penale instaurato per il reato di lesioni personali in suo danno ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal Giudice di pace di Pescara. Il provvedimento era stato adottato in esito all’opposizione dalla stessa presentata contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen.

La ricorrente ha articolato tre motivi: omessa motivazione sull’eccezione di incomprensibilità della richiesta di archiviazione; vizio di assenza o mera apparenza della motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione delle indagini o di formulazione dell’imputazione; carenza assoluta di motivazione sull’incompetenza per materia dedotta ai sensi dell’art. 22 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene al rimedio esperibile avverso il decreto di archiviazione del giudice di pace. Il Collegio rileva che l’impugnazione va qualificata come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., in virtù del principio di conservazione degli atti di impugnazione.

La Corte richiama il combinato disposto degli artt. 2 d. lgs. n. 274/2000 e art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017: avverso i provvedimenti di archiviazione del giudice di pace è esperibile esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Sul punto richiama Sez. V n. 34852 del 12.10.2020, Iurino, e Sez. V n. 31601 del 15.09.2020, Piperno. Precisano che il rimedio è esercitabile anche per far valere nullità derivanti dall’omesso esame dell’opposizione della persona offesa.

Il giudice ricorda che il provvedimento con cui si decide sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile. Alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento è però consentito avanzare richiesta di revoca al medesimo giudice che l’ha emesso, secondo l’insegnamento di Sez. V n. 44133 del 26.09.2019, Bonacchi, di Sez. V ord. n. 40127 del 09.07.2018, Radaelli, e di Sez. VI n. 27695 del 20.05.2021, Cerroni.

Il Collegio aderisce all’indirizzo prevalente secondo cui, quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. Richiama Sez. Un. n. 45371 del 31.10.2001, Bonaventura, e Sez. V n. 42578 del 27.09.2024, Prencipe.

Apprezzati in questi termini l’astratta impugnabilità del decreto di archiviazione e l’intendimento della ricorrente, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pescara per quanto di competenza. La Corte qualifica quindi l’impugnazione come reclamo e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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