Ricorso che riproduce i motivi d’appello è inammissibile per aspecificità (Cass. pen. Sez. VII n. 9362 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le medesime ragioni già dedotte con l’appello e motivatamente disattese dal giudice del gravame, senza sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. La mancanza di specificità del motivo non si valuta solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’impugnazione che non si confronti con le esplicitazioni del giudice censurato incorre nel vizio di aspecificità che, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conduce all’inammissibilità. Non sono proponibili in sede di legittimità censure che sollecitano una rilettura del quadro probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, quando la decisione impugnata sia sorretta da un logico e coerente apparato argomentativo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato l’affermazione della sua responsabilità. Con il ricorso deduce violazione di legge, vizio motivazionale e travisamento della prova, contestando la motivazione della sentenza territoriale che, a suo avviso, avrebbe omesso di valutare nella loro interezza le dichiarazioni rese da colui che, sentito prima come fonte confidenziale e poi come persona informata sui fatti, aveva consentito la sua individuazione. Il ricorrente trascrive i passaggi di tali dichiarazioni che ritiene non valutati e chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ritiene i motivi inammissibili. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure di fatto non proponibili in sede di legittimità, si è in sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute al giudice dell’appello, da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione coerente e adeguata, senza sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità va valutata non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, poiché quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce all’inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nel caso concreto i motivi sono anche manifestamente infondati, perché diretti a ottenere una rilettura degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità. Le censure su pretese carenze argomentative dei singoli passaggi della ricostruzione fattuale non sono proponibili quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. La Corte territoriale aveva già confutato tutti i motivi di doglianza, dando conto analiticamente delle risultanze istruttorie che hanno portato all’affermazione di responsabilità. Il collegio richiama inoltre la motivazione del giudice di primo grado, che aveva valorizzato l’acquisizione, con il consenso delle parti, della comunicazione di notizia di reato contenente le dichiarazioni di due soggetti, uno dei quali sentito a dibattimento ha reso una versione non coincidente con quella precedentemente riferita, risultando teste inattendibile.
Il ricorrente chiede dunque una rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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