Particolare tenuità del fatto e guida in stato di alterazione da stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 9361 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., avuto riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla legge, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Il diniego della causa di non punibilità è logicamente motivato quando il giudice di merito valorizzi le circostanze concrete dell’accertamento. È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso che censuri sul punto la motivazione della sentenza territoriale.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 02.10.2024, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La vicenda riguarda la guida di un veicolo da parte di soggetto risultato positivo ai cannabinoidi al test preliminare, con plurimi precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta il diniego opposto dal giudice di merito all’invocata causa di esclusione della punibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha risposto alla specifica richiesta con motivazione argomentata e logica, ancorata alle circostanze concrete dell’accertamento.
Il giudice di merito ha valorizzato la positività del ricorrente ai cannabinoidi al test preliminare, unitamente ai plurimi precedenti legati alle sostanze stupefacenti, desumendone l’elevata probabilità che lo stesso stesse guidando in stato di alterazione. Tali elementi sorreggono il diniego della causa di non punibilità.
La sentenza si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
La Corte richiama altresì il principio per cui la nuova normativa non guarda alla condotta tipica, ma alle forme di estrinsecazione del comportamento, per valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e il conseguente bisogno di pena: l’indagine resta entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi concretamente realizzati dall’agente.
Quanto ai criteri di valutazione, il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Nel caso di specie la Sezione VII conferma la corretta applicazione di tale canone, coerentemente con Sez. VII, ordinanza n. 10481 del 19.01.2022 e con Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018. All’accertata inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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