Domande suggestive nel testimone non rendono la prova inutilizzabile (Cass. pen. Sez. II n. 29378 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l’inutilizzabilità né la nullità della prova raccolta, poiché una tale sanzione non è prevista dall’art. 499 cod. proc. pen. e non può essere desunta dal disposto dell’art. 178 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività alla stregua della prova di resistenza è affetto da aspecificità, perché gli elementi acquisiti in ipotesi illegittimamente divengono irrilevanti ove le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 07.04.2026, confermava la pronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania del 10.01.2025, con la quale l’imputato era stato condannato al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due testi per violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che dagli atti sarebbero emersi elementi per ritenerli concorrenti nel reato e che, pertanto, avrebbero dovuto essere sentiti sin dall’inizio come indagati. Con il secondo motivo deduceva l’inutilizzabilità del riconoscimento operato in udienza da uno dei testi, perché al medesimo era stata posta una domanda suggestiva, con conseguente assenza dei caratteri di libertà e spontaneità dell’indicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza dei motivi. Quanto al primo, il Collegio ha rilevato che esso risulta meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, puntuale, compiuta e priva di aporie logiche, aderente alle risultanze processuali, con la quale si è dato conto dell’assoluta assenza di indizi a carico dei due dichiaranti. Nessun vizio di travisamento della prova era stato dedotto.
Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio di diritto costantemente affermato secondo cui, in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di domande suggestive non comporta né l’inutilizzabilità né la nullità della prova raccolta, non essendo tale sanzione prevista dall’art. 499 cod. proc. pen. né potendo essere desunta dall’art. 178 cod. proc. pen. A sostegno sono citati Sez. 3, n. 39482 del 02.07.2024, Sez. 3, n. 42568 del 25.06.2019 e Sez. 1, n. 13387 del 16.05.2013, dep. 2014.
Il Collegio ha inoltre ritenuto il motivo vieppiù aspecifico, poiché non allega la decisività del riconoscimento in forza della prova di resistenza, a fronte di una motivazione che dà rilievo autonomo al riconoscimento operato dall’altra teste. Sul punto richiama Sez. 3, n. 39603 del 03.10.2024, Sez. 2, n. 30271 dell’11.05.2017, Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, dep. 2017 e Sez. 3, n. 3207 del 02.10.2014, dep. 2015: gli elementi di prova in ipotesi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultano sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Alla pronuncia di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.