Conflitto di competenza nel procedimento di esecuzione e ultimo provvedimento irrevocabile (Cass. pen. Sez. I n. 9596 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza del giudice dell’esecuzione appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, a norma dell’art. 665, quarto comma, cod. proc. pen., anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Detta competenza si radica al momento della presentazione della domanda e non muta, per effetto della perpetuatio jurisdictionis, per la sopravvenuta esecutività di altra sentenza di condanna. Il parere favorevole espresso dal pubblico ministero alla confisca e distruzione del bene sequestrato integra atto propulsivo dell’incidente di esecuzione, e la sua eventuale incompetenza resta irrilevante, essendo la competenza del giudice dell’esecuzione determinata dalla legge in modo autonomo.

Il Fatto

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha promosso un incidente di esecuzione chiedendo la confisca e distruzione di un’autovettura sequestrata nell’ambito di un procedimento definito con sentenza irrevocabile a carico del condannato.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Napoli Nord, indicandolo come giudice che aveva emesso l’ultima sentenza divenuta definitiva. Il Tribunale di Napoli Nord ha a sua volta sollevato conflitto di competenza, sostenendo che il pubblico ministero non aveva formulato una formale richiesta di confisca, ma solo un parere favorevole, e invocando esigenze di economia processuale e di certezza nell’individuazione del giudice competente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il conflitto muovendo dall’art. 665, quarto comma, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza, per qualunque decisione, al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Il dato normativo è esplicito e non ammette deroghe fondate su considerazioni di opportunità.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili, la competenza spetta al giudice della condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. I n. 37300 del 2021; Sez. I n. 33923 del 2015). Il principio è ribadito con specifico riguardo alla destinazione di beni sequestrati o confiscati, con la richiamata Sez. I n. 27160 del 2024.

La Corte richiama inoltre il principio per cui la competenza si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenuta esecutività di altra sentenza di condanna (Sez. I n. 24438 del 2008). Nel caso concreto, il parere del pubblico ministero va qualificato come atto propulsivo, idoneo a consentire l’adozione di un provvedimento decisorio sulla destinazione del bene. L’asserita incompetenza dell’organo proponente è insussistente, trattandosi dell’organo che ha disposto il sequestro; in ogni caso sarebbe irrilevante, perché la competenza del giudice è stabilita dalla legge indipendentemente dalla competenza di chi propone l’incidente.

Le esigenze di economia processuale e di certezza prospettate dal giudice proponente sono giudicate palesemente insussistenti: il mero spostamento della competenza tra due giudici dell’esecuzione non comporta costi rilevanti e l’individuazione del giudice, nel caso di soggetto mai condannato, resta chiara in forza dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. Poiché, alla data della richiesta, l’ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, divenuta definitiva in data 15 giugno 2020, la competenza va attribuita a tale ufficio, con conseguente trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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