Legittima la difforme regolamentazione delle fasce orarie per il 41-bis (Cass. pen. Sez. 1 n. 6809 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi e per la disponibilità del fornello e degli utensili, adottata per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è legittima in quanto incide sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, senza negarne la sussistenza. La difforme regolamentazione non integra una discriminazione allorquando l’Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, quali la necessità di assicurare un maggiore controllo, di verificare l’assenza dei detenuti dalle proprie stanze o di contemperare le esigenze con le carenze di organico. In tal caso, la facoltà di cottura può essere ragionevolmente compressa in finestre orarie, poiché i detenuti in regime differenziato partecipano a un numero inferiore di attività trattamentali e permangono nella camera detentiva per un arco temporale maggiore. Il sindacato del magistrato di sorveglianza è sindacato di legittimità, esteso al piano della ragionevolezza e della proporzionalità, e non può risolversi in una funzione sostitutiva delle scelte organizzative dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un detenuto, assoggettato al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., vedeva accogliersi il reclamo dal Magistrato di sorveglianza di Milano, che – disapplicando la Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 2017 – gli riconosceva la facoltà di detenere e usare il fornelletto a gas e il pentolame per l’intera giornata, e non solo entro le fasce orarie previste per il suo circuito, sul presupposto dell’illegittima disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni.
Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, confermando la decisione. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen., nonché vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette il principio per cui le disposizioni regolamentari interne alle strutture penitenziarie, che prefissano ambiti orari per la cottura dei cibi, sono pienamente legittime laddove incidano sulle sole modalità di esercizio del diritto e ne lascino intatta la sostanza. Tali limitazioni devono però uniformarsi alle possibilità accordate all’intera popolazione carceraria, non potendo riservarsi esclusivamente ai detenuti sottoposti all’art. 41-bis Ord. pen., pena la configurabilità di una restrizione ulteriore dal tenore vessatorio.
La regola ermeneutica viene però ampliata: resta consentito all’Amministrazione prefissare modalità difformi tra i diversi circuiti detentivi quando adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative che rappresentino il presupposto logico e giuridico della differenziazione. In questa prospettiva risultano legittime le ragioni fondate sulla necessità di un più assiduo controllo dei detenuti in regime differenziato, sulla verifica della loro presenza in camera e sulle carenze di organico del personale di polizia penitenziaria. La Corte richiama, sul tema, il proprio costante indirizzo (Sez. 1, n. 4030 del 2021; Sez. 1, n. 43528 del 2023; Sez. 1, n. 5691 del 2023, quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale).
Nel caso di specie, il D.A.P. aveva addotto concreta base logica: i detenuti in regime ordinario partecipano a più attività trattamentali e permangono all’esterno della cella per un arco temporale ampio, sicché la cottura diluita nell’intera giornata non ne inibisce la partecipazione; i detenuti in regime ex art. 41-bis, invece, svolgono un numero minore di attività e non avrebbero esigenza di diluire il tempo di cottura. Era stata, inoltre, valorizzata l’allocazione in camere singole, che esclude i problemi di salubrità dell’aria derivanti dalla concentrazione dei fumi, e la necessità di alleggerire i compiti del personale di controllo su un’attività pericolosa.
La Corte ritiene che tali argomentazioni, connotate da concretezza e non contraddette, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a limitarsi al sindacato di legittimità sulla regolamentazione, senza sostituire la propria valutazione di opportunità alla scelta organizzativa dell’Amministrazione. L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza, non avendo evidenziato la lesione del diritto di cucinare ma avendo imposto una modalità organizzativa alternativa, sono annullate senza rinvio.
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Nota della Redazione
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