Rifiuto di esami tossicologici su strada e onere della prova (Cass. pen. n. 21427 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, l’obbligo di sottoporsi agli esami clinico-tossicologici previsto dall’art. 187, commi 2-bis e 3, d.lgs. n. 285/1992 sorge al ricorrere di un fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze, desumibile da elementi sintomatici obiettivamente rilevati dalla polizia giudiziaria. La legittimità dell’invito non è condizionata dalla formale ed espressa enunciazione al conducente delle conseguenze penali del rifiuto, essendo sufficiente che gli siano state fornite le informazioni sulle garanzie difensive. La mancata informazione sulle sanzioni del rifiuto, pertanto, non determina alcuna inversione dell’onere della prova, né l’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone aveva condannato il conducente in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici richiesti a seguito di un controllo stradale. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 04/12/2025, aveva confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’assenza dei presupposti legittimanti la sottoposizione agli esami tossicologici, con la conseguente inconfigurabilità del reato di rifiuto. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha dato ampio e puntuale conto degli elementi rivelatori dello stato di alterazione, quali la sudorazione eccessiva, le pupille ristrette e gli sbalzi d’umore, elementi che avevano indotto la polizia giudiziaria a invitare l’imputato a sottoporsi all’esame. Tale ricostruzione fattuale, coerente con i presupposti normativi, non è utilmente contestabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’inversione dell’onere della prova, assumendo che la polizia giudiziaria non avesse espressamente enunciato le conseguenze penali del rifiuto di sottoporsi agli esami di secondo livello, e che non spettasse a lui dimostrare di non essere stato reso edotto. Sul punto la Corte rileva che dalla sentenza impugnata risulta che al prevenuto erano state fornite le informazioni sulle garanzie difensive, e che la formalità dell’avviso delle sanzioni penali non è richiesta a pena di illegittimità del controllo, né condiziona la configurabilità del reato.
La Corte precisa inoltre che il ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e connotato da patente genericità. Quanto all’eventuale opposizione del rifiuto per ignorantia legis, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che tale circostanza non è sufficiente ai fini dell’assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, determinata in misura pari a tremila euro.
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Nota della Redazione
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