Onere della prova a carico dell’Agenzia sulla qualificazione delle prestazioni (Cass. civ. Sez. V n. 98 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria non esiste alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento. Grava pertanto sull’Amministrazione finanziaria, che assume l’esistenza di una evasione, l’onere di dimostrare in giudizio la fondatezza della propria pretesa impositiva. Quando il recupero fiscale dipende dalla qualificazione delle prestazioni dedotte nei contratti intercorsi tra il contribuente e i destinatari delle fatture, non si versa in tema di prova dell’agevolazione fiscale, ma di qualificazione a monte del rapporto: la prova della natura degli esborsi spetta all’Agenzia, non al destinatario degli avvisi. L’inversione di tale onere integra violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Fatto

Un’associazione sportiva riceveva avvisi di accertamento per il recupero di Iva relativa alle annualità 2009, 2010 e 2011. Il recupero involgeva la qualificazione delle prestazioni fatturate dall’associazione e dei proventi dalla stessa incamerati: secondo l’Agenzia si trattava di sponsorizzazioni, secondo la contribuente di prestazioni di natura pubblicitaria.

La CTP di Lucca rigettava il ricorso della contribuente. La CTR della Toscana accoglieva l’appello, rilevando che i contratti conclusi con i soggetti finanziatori erano misti, tra pubblicità e sponsorizzazione, e che difettava la prova posta a fondamento della pretesa tributaria. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, contestando la violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR invertito gli oneri probatori.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte rileva che la tesi erariale, secondo cui nella specie si sarebbe trattato di spese di pubblicità, non è stata poggiata su specifici addentellati fattuali, né imperniata sul richiamo di circostanze o elementi documentali e istruttori, nemmeno di matrice presuntiva, idonei a sorreggerla.

L’Agenzia muove da un presupposto erroneo. La vicenda non intercetta una problematica di prova dell’agevolazione fiscale, ma investe la qualificazione, a monte, dei contratti tra l’ente e i destinatari delle fatture. La tesi della ricorrente, secondo cui incomberebbe sull’associazione la prova che le somme fossero state versate in ottemperanza di un contratto di pubblicità e non per sponsorizzare, è quindi errata.

Il principio affermato è che deve ritenersi onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare la fondatezza della propria pretesa impositiva, non esistendo, in materia tributaria, alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento. Quando l’Amministrazione assume che si è in presenza di una evasione fiscale, è tenuta a dimostrarlo in giudizio, come già chiarito da Cass. n. 7477 del 2002.

La Corte conclude che la prova della natura degli esborsi e, a monte, delle prestazioni dedotte nei contratti vagliati ai fini del recupero fiscale va ascritta all’Agenzia che afferma la pretesa impositiva. A tale prova l’Agenzia ha abdicato, ritenendo infondatamente di addossarla al destinatario degli avvisi. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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