Il pagamento della sanzione da parte del coobbligato non estingue l’obbligazione del concorrente nell’illecito (Cass. civ. Sez. 5 n. 8372 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la disciplina del concorso di persone nell’illecito di cui all’art. 9 d.lgs. n. 472/1997 si fonda sulla responsabilità personale di ciascun concorrente, con conseguente applicazione della sanzione per ciascuno di essi. Ne consegue che il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione non ha efficacia liberatoria nei confronti del soggetto che abbia concorso nell’illecito, non applicandosi l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, norma che presuppone un vincolo di solidarietà tra autore della violazione e soggetto nel cui interesse l’illecito è stato commesso. Il raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi dell’art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006, opera in presenza di fatti che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, e si applica anche alle sanzioni.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva irrogato la sanzione di € 150.000,00, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997, sia alla società di persone sia alla sua consulente, ritenuta concorrente nell’illecito ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997, per aver materialmente modificato una nota di debito, aggiungendovi l’Iva, poi portata in compensazione dalla società. La società aveva definito la propria posizione con adesione, mentre la consulente, soccombente in primo grado, vedeva accolto l’appello dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva il pagamento della sanzione da parte della società liberatorio per tutti i coobbligati, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 472/1997.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminando i motivi di ricorso, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, rigettando il primo e dichiarando inammissibile il quinto. Quanto al primo motivo, relativo al difetto di contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio con la società, la Corte ha richiamato il principio per cui, nelle cause scindibili, non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti il cui interesse alla partecipazione al giudizio d’appello sia venuto meno.

Nel merito, la Corte ha ritenuto erronea la sentenza impugnata laddove il giudice d’appello aveva applicato la disciplina dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 472/1997. Tale norma, ha chiarito la Corte, presuppone un rapporto organico, o negozialmente sostitutivo, tra l’autore dell’illecito e il soggetto nel cui interesse ha agito, consacrando un vincolo di solidarietà. Nel caso di specie, invece, la sanzione alla consulente era stata irrogata a titolo di concorso, con conseguente applicazione della sanzione per ciascuno dei concorrenti, secondo il principio di responsabilità personale.

In relazione al terzo motivo, la Corte ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento, affermando che, per i periodi d’imposta antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 e della l. n. 208/2015, il raddoppio consegue automaticamente al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia. La Corte ha escluso l’applicabilità delle modifiche restrittive successive, in virtù delle norme di salvaguardia che fanno salvi gli effetti degli atti impositivi notificati entro il 31 dicembre 2015.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito l’erroneità dell’applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 472/1997, precisando che la disciplina del concorso si applica anche quando uno dei concorrenti sia una società di persone. Il pagamento effettuato dalla società, quindi, non poteva essere considerato liberatorio per la consulente. Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile, vertendo su mere valutazioni di elementi e non su fatti storici decisivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *