Spese di sponsorizzazione sportiva dilettantistica: presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 99 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza, congruità e natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività promozionale del beneficiario. La norma speciale deroga al regime generale di deducibilità dei costi dell’art. 109 TUIR, rendendo integralmente deducibili le somme erogate. Ne deriva che al giudice è precluso il sindacato sull’antieconomicità del costo e sull’assenza di un diretto ritorno commerciale, trattandosi di valutazione incompatibile con la nozione qualitativa di inerenza.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’annualità 2008, Ires, Iva e Irap, riqualificando taluni costi documentati come pubblicità in erogazioni di carattere liberale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma, accoglieva l’appello erariale e condannava la parte contribuente alle spese.
Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura; l’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 e dell’art. 109 TUIR. La Corte li esamina congiuntamente per intima connessione e li ritiene fondati.
Il giudice d’appello si era limitato a escludere la deducibilità per mancanza di uno specifico messaggio pubblicitario, omettendo di distinguere le spese di sponsorizzazione dalle spese di pubblicità. La qualificazione dell’esborso è decisiva, perché segna una netta differenziazione di regime giuridico.
Per le sponsorizzazioni, ricorda la Corte, non rileva la prova dell’inerenza, perché essa è presunta. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 4612 del 2023, Cass. n. 14232 del 2017, Cass. n. 8981 del 2017, Cass. n. 1420 del 2018, Cass. n. 13508 del 2018, Cass. n. 8540 del 2020, Cass. n. 21452 del 2021) esige quattro condizioni: natura dilettantistica dello sponsorizzato, rispetto del limite quantitativo di spesa, finalità di promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor, effettiva attività promozionale del beneficiario.
Il regime dell’art. 90, comma 8 è norma speciale e derogatoria, volta a favorire, tramite la leva fiscale, l’investimento nello sport amatoriale. Ne discende che non è consentita la contestazione dell’incongruità o dell’antieconomicità del costo: nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile individuare un ammontare congruo, essendo le spese sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza garanzia di conseguirlo. L’inerenza, del resto, ha natura qualitativa e non quantitativa.
Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale non contestava né l’effettiva corresponsione delle somme né la specifica attività del beneficiario, ma si addentrava in un sindacato delle scelte economiche dell’imprenditore, in distonia con i principi richiamati. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata per nuovo esame e regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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