Definitività dell’avviso di accertamento, preclusione e responsabilità solidale nel pignoramento tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 21561 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento notificato al coobbligato solidale che non ne abbia proposto tempestiva impugnazione diviene definitivo, con conseguente preclusione di ogni contestazione, in sede di opposizione all’esecuzione, del fondamento sostanziale e dell’estensione soggettiva della pretesa. Qualora l’atto impositivo rechi l’indicazione della responsabilità solidale per le somme dovute in base al titolo, la successiva azione esecutiva può legittimamente avere ad oggetto tutte le somme in esso contenute, incluse quelle per debiti d’imposta societari. L’atto di pignoramento, avente funzione meramente esecutiva, è congruamente motivato dal richiamo agli estremi degli atti impositivi su cui si fonda. La sentenza penale di assoluzione pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare all’esito di udienza camerale non spiega gli effetti di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva sottoposto a pignoramento quanto dovuto al contribuente dalla società datrice di lavoro fino alla concorrenza di una somma di cui la sorte capitale si assumeva dovuta in forza di due avvisi di accertamento, con cui erano stati determinati maggiori imponibili di due società ai fini Ires, Irap e Iva e irrogate le sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accolse il ricorso, ma la Corte di secondo grado accolse l’appello, evidenziando che gli avvisi erano diretti anche alla persona fisica quale autore delle violazioni, eran divenuti definitivi per mancata impugnazione e che la sentenza penale assolutoria prodotta non aveva gli effetti invocati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il quarto motivo, dichiarandoli inammissibili perché non intercettano la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici d’appello avevano ritenuto che le censure volte a contestare il fondamento sostanziale della responsabilità fossero precluse dalla mancata impugnazione degli avvisi, divenuti definitivi: è quindi irrilevante che gli atti non esplicitassero le circostanze giustificative dell’addebito, trattandosi di contestazioni da sollevare nei termini di legge.
Riguardo al terzo e al quinto motivo, la Corte precisa che gli avvisi recavano la dicitura relativa ai soggetti coobbligati in solido, tra cui era indicato il contribuente: l’esecuzione ha quindi potuto legittimamente avere ad oggetto tutte le somme, non solo le sanzioni. L’eventuale inidoneità della qualifica di autore materiale della violazione a fondare la responsabilità per i debiti societari resta ininfluente, perché l’argomento avrebbe dovuto essere fatto valere con l’impugnazione degli avvisi.
La Corte esamina poi il primo motivo, rigettandolo: l’art. 33 d.lgs. n. 546/1992 consente la trattazione in pubblica udienza su istanza di parte, ma la Corte ha il solo obbligo di comunicare la data di trattazione. Il contribuente, che aveva formulato l’istanza, non doveva ricevere alcun ulteriore avviso della modalità camerale o pubblica. Irrilevante il ritardo di un’ora nell’inizio dell’udienza, non avendo il contribuente subito alcuna lesione dei diritti difensivi.
Il sesto motivo è infondato: la doglianza muove dal presupposto che gli avvisi non attribuissero responsabilità per i debiti societari, ma tale premessa è smentita dalla portata degli atti, sicché il pignoramento risulta adeguatamente motivato dal riferimento agli avvisi. Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alla refusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 380-bis c.p.c. e art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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