Sospensione ex art 337 cpc richiede motivazione sul mancato riconoscimento della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 211 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione discrezionale del giudizio ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. è ammessa soltanto ove il giudice motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante. Il giudice deve chiarire perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici, sulla base di un confronto tra la decisione e la critica che ne è stata fatta. La sospensione comprime l’interesse della parte alla continuità del procedimento e alla ragionevole durata del giudizio, mentre la pronuncia di primo grado nel giudizio pregiudicante qualifica già la posizione delle parti e giustifica l’esecuzione provvisoria e l’autorità della sentenza. Non è sufficiente rilevare l’opportunità della sospensione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo ha sospeso, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il giudizio intrapreso contro la madre, il padre — deceduto nelle more — e la sorella. La domanda era volta a ottenere la risoluzione del contratto di donazione dell’usufrutto vitalizio di una villa, per avere i genitori violato l’obbligo di non concederne il godimento a terzi.
La sospensione è stata disposta fino alla definizione del giudizio pendente presso la Corte d’Appello di Roma, intentato dai genitori contro il ricorrente e avente a oggetto, tra l’altro, la revoca per ingratitudine della donazione della piena proprietà dello stesso immobile. Le intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un rapporto di stretta pregiudizialità tra i due giudizi, ma ha comunque ritenuto di sospendere il procedimento, osservando che la definizione del giudizio d’appello, in senso riformatorio, potrebbe incidere sulla stessa esistenza dell’usufrutto oggetto della donazione di cui si chiede la risoluzione.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 295 e 337 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale sospeso il giudizio pur dando atto della mancanza di stretta pregiudizialità. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione e per non avere considerato che la domanda ritenuta pregiudiziale era stata già rigettata in primo grado.
La Corte, riuniti i motivi per continuità di argomentazione, li ha ritenuti entrambi fondati. Richiamando l’interpretazione consolidata dell’art. 337 cod. proc. civ. — e in particolare Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14146 del 2020, con indicazione di numerosi precedenti conformi — ha affermato che la sospensione è ammessa solo se il giudice esplicita le ragioni del mancato riconoscimento dell’autorità della prima sentenza.
Nel caso concreto, il Tribunale si è limitato a rilevare l’opportunità della sospensione, senza motivare sulle ragioni di mancato riconoscimento dell’autorità della sentenza già resa nel primo grado del giudizio pregiudicante. Il ricorso è stato pertanto accolto, l’ordinanza impugnata cassata e disposto il prosieguo del giudizio davanti al Tribunale di Palermo, con rimessione al merito della statuizione sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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