Art. 784 c.c. Donazione a nascituri

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.

L’accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Funzione della norma

L’art. 784 c.c. si colloca nel Capo III del Titolo V del Libro II, dedicato alle donazioni, e rappresenta una norma di sistema di notevole rilievo pratico: estende la capacità di ricevere per donazione a soggetti che, al momento dell’atto, non sono ancora persone fisiche nel senso giuridico pieno, ovvero a coloro la cui capacità giuridica è subordinata, per espressa disposizione dell’art. 1, comma 2, c.c., all’evento della nascita. La funzione primaria della norma è anticipare, ai fini della liberalità, la soggettività giuridica del nascituro, in coerenza con la ratio di protezione e favor che caratterizza l’intero statuto giuridico di tale soggetto nell’ordinamento civile.

Sotto questo profilo, l’art. 784 c.c. si rivela uno strumento essenziale nella pratica della pianificazione patrimoniale intergenerazionale: consente al disponente di perfezionare fin da subito, con atto irrevocabile, il trasferimento di un bene in favore di un discendente non ancora nato, stabilendo così un vincolo definitivo sul proprio patrimonio che sopravvive anche all’eventuale sopravvenienza di vicende ostative.

Il nascituro già concepito

La donazione è ammessa a favore di chi sia già stato concepito al momento della stipula dell’atto. In questo caso, il beneficiario esiste biologicamente, sebbene non abbia ancora acquisito capacità giuridica nel senso tecnico-giuridico. Il punto cruciale sotto il profilo probatorio riguarda la prova del concepimento: è necessario che il nascituro risulti concepito al tempo della donazione, non alla data della nascita. Per analogia di sistema con la regola di cui all’art. 462, comma 2, c.c., si presume concepito al tempo della donazione chi nasce entro trecento giorni dall’atto stesso: si tratta di una presunzione legale relativa, che ammette prova contraria.

Il nascituro non ancora concepito

La norma ammette la donazione anche a favore di soggetti non ancora concepiti, purché si tratti dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione. Il legislatore richiede due condizioni concorrenti: la determinatezza della persona vivente da cui il beneficiario dovrà nascere, e l’esistenza in vita di tale persona al momento dell’atto. La norma non consente liberalità generiche a favore di chiunque nascerà in futuro, ma solo a favore dei figli di un soggetto identificato e vivente: il richiamo alla determinata persona vivente svolge la funzione di delimitare il beneficiario in termini di determinabilità futura, evitando che la donazione si risolva in una disposizione a favore di persona radicalmente incerta.

Il problema della filiazione adottiva

La dottrina prevalente e la giurisprudenza, sviluppatasi analogicamente in materia successoria dove la questione è speculare, propendono per un’interpretazione restrittiva: il requisito della filiazione riguarda il legame biologico o giuridico diretto derivante dall’atto di nascita, e non si estende automaticamente ai figli adottivi, in ragione dell’eccezionalità della deroga all’art. 1 c.c. introdotta dall’art. 784 c.c. Questa posizione di prudenza interpretativa è confermata dalla logica sistematica: il beneficiario deve essere determinabile in forza di criteri certi ed oggettivi che non lascino spazio ad ambiguità su chi, concretamente, potrà risultare tale al momento della nascita.

Amministrazione dei beni donati e regime dei frutti

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia: la norma bilancia l’anticipazione della soggettività donativa con l’esigenza di assicurare una gestione responsabile dei beni fino alla nascita del beneficiario. Il regime dei frutti è differenziato in base alla categoria di nascituro beneficiario: se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito, i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario; se è fatta a favore di un non concepito, i frutti restano riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Errori frequenti

  • Ritenere ammissibile una donazione a favore di soggetti futuri genericamente individuati, senza il requisito della determinata persona vivente da cui dovranno nascere. La norma richiede la determinatezza e l’esistenza in vita di tale persona al momento della donazione.
  • Applicare senza distinzione lo stesso regime dei frutti al nascituro concepito e a quello non ancora concepito. I due regimi divergono: nel primo caso i frutti maturati prima della nascita spettano al donatario, nel secondo restano al donante fino alla nascita.
  • Estendere automaticamente il beneficio della donazione ai figli adottivi della persona vivente indicata dal donante. L’interpretazione prevalente circoscrive la filiazione rilevante al legame biologico o giuridico diretto, in ragione dell’eccezionalità della deroga.

Cosa fare

Va verificato, per la donazione a favore di nascituro già concepito, il momento del concepimento rispetto alla data dell’atto, avvalendosi se necessario della presunzione dei trecento giorni.

Va accertata, per la donazione a favore di non concepiti, l’identità e l’esistenza in vita della persona determinata da cui dovranno nascere i beneficiari.

Va regolata espressamente, nell’atto di donazione, l’amministrazione dei beni donati fino alla nascita del beneficiario, valutando l’opportunità di richiedere idonea garanzia.

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