Transazione divisoria e divisione transattiva: il discrimine è l’obliterazione delle quote (Cass. civ. Sez. II n. 210 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi divisori, il discrimine tra divisione transattiva, tendenzialmente conservativa, e transazione divisoria, di portata novativa, non risiede nella sola composizione di una controversia insorta in sede divisionale. Decisiva è l’obliterazione o meno delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione. L’efficacia novativa presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra rapporto preesistente e rapporto originato dall’accordo, con obbligazioni reciprocamente assunte sostanzialmente diverse da quelle preesistenti. Ai fini dell’art. 1965, secondo comma, cod. civ., non è necessaria un’espressa manifestazione di animus novandi, perché elemento inequivoco è la consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, con attribuzione delle porzioni senza calcolo delle proporzioni corrispondenti. Il procedimento di qualificazione giuridica è sindacabile in cassazione nella fase di inquadramento della volontà nello schema legale.
Il Fatto
Due sorelle, titolari di quote su un appartamento in comunione ereditaria, definiscono con scrittura privata i giudizi divisori pendenti dal 1991 e dal 1992. Eseguita l’assegnazione dell’immobile a una di esse e il pagamento del conguaglio come disposti con sentenza parziale, le parti transigono i residui motivi del contendere: la somma di Euro 15.493,71 da corrispondersi in due tranches, la ripartizione di gioielli e arredi, la vendita di un altro immobile, l’impegno ad abbandonare i giudizi pendenti e a rinunciare a nuove azioni sul medesimo oggetto.
La creditrice agisce per l’inadempimento della transazione e per il risarcimento dei danni. La debitrice propone domanda di convalida dell’offerta reale della somma di Euro 11.203,15, effettuata nel marzo 2005. Riunite le cause, il Tribunale rigetta entrambe le domande, qualificando l’accordo come transazione divisoria con effetto novativo e richiamando la preclusione dell’art. 1976 cod. civ. La Corte d’appello accoglie invece l’appello principale, esclude il carattere novativo per difetto di animus novandi, dichiara risolta la transazione per inadempimento e condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza d’appello sul piano della qualificazione giuridica dell’accordo, oltre che sul piano dell’accertamento del fatto. La Corte ricorda che il procedimento di qualificazione consta di due fasi: la ricerca della comune volontà dei contraenti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; l’inquadramento di quella volontà nello schema legale corrispondente è invece verificabile in sede di legittimità, sia nella descrizione del modello tipico, sia nel giudizio di rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati.
La Corte territoriale ha motivato la configurabilità di una transazione conservativa soltanto rimarcando l’assenza di un espresso e inequivoco animus novandi. Le parti, secondo il giudice d’appello, si sarebbero limitate a regolamentare amichevolmente le modalità di scioglimento della comunione, con obblighi tipicamente conseguenti alle operazioni divisorie. Per la Cassazione questa lettura applica in modo scorretto i principi consolidati.
Ricorre una divisione transattiva quando il comune intento delle parti consista nel risolvere la controversia mediante lo scioglimento della comunione e l’assegnazione proporzionale delle quote, superando in via amichevole le questioni afferenti alle operazioni divisorie. Ricorre invece una transazione divisionale, con valore e portata novativa, quando l’accordo si fondi sulla consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote: non si è proceduto al calcolo delle proporzioni corrispondenti. Il discrimine non è dunque la sola composizione della lite, ma essenzialmente l’obliterazione o non delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione.
La sentenza si richiama a una linea costante, dalla Cass. Sez. II n. 1496 del 17.05.1972 fino a Cass. Sez. II n. 8240 del 22.03.2019, passando tra le altre per Cass. Sez. II n. 20256 del 18.09.2009 e Cass. Sez. III n. 13942 del 03.08.2012, e richiama, sul metodo della qualificazione, Cass. Sez. I n. 29111 del 05.12.2017 e Cass. Sez. III n. 15603 del 04.06.2021. L’efficacia novativa postula una situazione di oggettiva incompatibilità tra rapporto preesistente e rapporto originato dall’accordo: salvo espressa volontà conservativa, occorre verificare l’intento delle parti di costituire un nuovo rapporto, fonte di nuove e autonome situazioni, destinate a sostituire quelle che trovavano titolo nella divisione in proporzione delle quote.
La Corte d’appello ha trascurato l’analisi in tal senso del testo dell’accordo e il rilievo degli indici rivelatori, rendendo una motivazione non conforme ai principi consolidati. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perché riesamini la scrittura transattiva applicando i principi esposti e regoli anche le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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