Riqualificazione d’ufficio da elusione a evasione e detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 443 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, non è applicabile quando la contestazione dell’Amministrazione finanziaria sia diretta a contrastare una frode carosello mediante l’artificiosa moltiplicazione di costi attraverso società veicolo fittizie. La fattispecie va riqualificata come evasione fiscale, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., purché i fatti posti a base dell’accertamento restino intatti e muti solo la sussunzione giuridica. In tal caso non si determina alcuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale, né del diritto di difesa. Resta ferma l’indetraibilità dell’IVA assolta su operazioni effettivamente realizzate ma originate da evasione, secondo il diritto dell’Unione europea.
Il Fatto
La contribuente, società attiva nell’information technology, era stata destinataria di un avviso di accertamento per maggiore IRES e IVA, oltre sanzioni e interessi, relativo all’anno di imposta 2009. Le riprese derivavano da una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione del 4 luglio 2012. L’Amministrazione contestava di aver costituito società veicolo cui erano state solo formalmente assegnate risorse umane, che fatturavano prestazioni di servizi alla contribuente, generando costi deducibili e IVA detraibile.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per la mancata instaurazione del contraddittorio rafforzato ex art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Regionale, in appello, aveva superato l’eccezione preliminare, riconosciuto la partecipazione alla frode, ma escluso il recupero dell’IVA, confermando le sole riprese per le imposte dirette. L’Agenzia ha proposto ricorso principale; la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Esaminato in via preliminare il ricorso incidentale, la Corte lo rigetta. Il giudice d’appello aveva correttamente ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis. Il Collegio non condivide però la qualificazione giuridica in termini di abuso del diritto: le contestazioni sono dirette a contrastare l’evasione fiscale.
La clausola antielusiva presuppone un uso improprio o distorto dello strumento negoziale, realizzato allo scopo di eludere la norma tributaria e ottenere un vantaggio fiscale. Nel caso di specie, la contestazione riguarda prestazioni effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla documentazione contabile: le società satelliti hanno fatturato come servizi prestazioni svolte da personale della stessa contribuente. Lo schema va ricondotto al fenomeno evasivo. Il giudice del rinvio dovrà tenerne conto.
Non vi sono ostacoli alla riqualificazione, già operata in un precedente della stessa Sezione (Cass. Sez. 5 n. 27550 del 30.10.2018). I fatti restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica, senza nocumento al diritto di difesa. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, il termine dilatorio di sessanta giorni è stato rispettato, essendo l’avviso notificato il 12 marzo 2013 a fronte di p.v.c. del 4 luglio 2012. Per l’IVA, la giurisprudenza unionale richiede una prova di resistenza: la contribuente non ha allegato né provato la concreta menomazione subita.
Nel merito, il ricorso principale è fondato. La CGUE, sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023, esclude il diritto alla detrazione in presenza di operazioni simulate o, se effettivamente realizzate, originate da evasione o abuso di diritto. La Corte ha già affermato tale principio (Cass. Sez. 5 n. 16279 del 12.06.2024). Il giudice d’appello ha errato nel ritenere non recuperabile l’IVA: la questione va riesaminata, tenendo conto che il fenomeno è evasivo e non elusivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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