L’avviso catastale DOCFA che rettifica il numero dei vani richiede motivazione specifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 5803 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la procedura DOCFA, l’avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che concorrono alla sua identificazione. L’amministrazione è tenuta a dare specifico conto della relativa rettifica, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e dell’estensione superficiaria del vano. L’eventuale assorbimento degli altri motivi di ricorso non preclude la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
I contribuenti presentavano una dichiarazione DOCFA per un immobile sito in Alassio, a seguito di lavori di ristrutturazione, proponendo il mantenimento della categoria catastale A/3. L’Ufficio respingeva la proposta e notificava un avviso di accertamento catastale, attribuendo una categoria superiore (A/2), una diversa classe e un numero di vani maggiorato. I contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava la sentenza di primo grado, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato e corretta la riclassificazione operata dall’Ufficio. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3 e 22 della l. 241/90 per l’insufficiente motivazione dell’avviso in ordine alla variazione del numero dei vani.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando il principio per cui, nella procedura DOCFA, l’avviso di accertamento che rettifichi il numero dei vani dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, superando il precedente contrasto giurisprudenziale.
La Suprema Corte ha chiarito che la determinazione del vano utile è un’operazione complessa, che dipende da una pluralità di elementi fattuali: la destinazione funzionale, la connotazione strutturale e la stessa estensione superficiaria. L’amministrazione ha, pertanto, l’onere di motivare specificamente la rettifica effettuata, dando conto delle ragioni per cui i vani dichiarati dal contribuente non corrispondono alla realtà dei luoghi. Tale orientamento è stato ribadito con le pronunce n. 17624 del 2024 e n. 17350 del 2025.
Nel caso di specie, la motivazione dell’avviso non soddisfaceva tale requisito, limitandosi a indicare i nuovi dati senza spiegare le valutazioni sottese alla rettifica del numero dei vani. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, assorbendo il secondo motivo di ricorso relativo alla categoria catastale.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso dei contribuenti. La particolare presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto solo nel 2024 ha integrato le ragioni, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/92, per la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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