Il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 148 TUIR esclude la natura non commerciale dell’associazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2217 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Vertendosi in tema di agevolazioni fiscali, il soggetto che pretenda di goderne deve dimostrare in giudizio il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto. Ai fini della qualifica di ente non commerciale, rileva l’esercizio, in via prevalente, di attività conformi ai fini statutari che non rientrino nelle fattispecie di cui all’art. 2195 cod. civ., svolte in mancanza di specifica organizzazione. Il giudice di merito, per escludere il carattere commerciale dell’ente, deve accertarne il funzionamento concreto, verificando il rispetto dei requisiti di cui all’art. 148, comma 8, TUIR, e in particolare i criteri di uniformità e omogeneità del rapporto associativo. L’omessa presentazione del modello EAS non è, di per sé sola, sufficiente a determinare la perdita del regime agevolato.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura associativa di un ente, ritenendo commerciale l’attività svolta: l’associazione era stata costituita, secondo l’Ufficio, esclusivamente per beneficiare di contributi pubblici destinati alla costruzione di una strada interpoderale a servizio dei terreni di alcuni associati. Erano emerse omissioni formali, l’assenza dei requisiti di democraticità e la mancata presentazione del modello EAS.
Sulla base della ripresa fiscale effettuata nei confronti dell’ente, l’Agenzia aveva imputato pro quota alla contribuente, ai sensi dell’art. 5 TUIR, gli imponibili accertati in capo all’associazione. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, annullando l’avviso di accertamento, ritenendo che le omissioni formali non valessero a smentire la natura non commerciale dell’ente. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 148 TUIR, dell’art. 30 del d.l. n. 185/2008 e dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice di appello aveva di fatto presunto il carattere non commerciale dell’associazione, senza dar conto delle circostanze dedotte dall’Ufficio a sostegno della natura commerciale dell’ente e senza considerare che, in tema di agevolazioni, l’onere probatorio grava sul contribuente che le invoca.
La sentenza impugnata aveva inoltre trascurato di verificare il rispetto del requisito della democraticità e delle previsioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 8 dell’art. 148 TUIR, nonché di indagare il funzionamento concreto del rapporto associativo. Tale verifica è necessaria per accertare che il rapporto sia improntato a criteri di uniformità e omogeneità, come richiesto dalla lettera c) del medesimo comma. Nel caso di specie, l’Ufficio aveva documentato che le quote versate erano diseguali e variavano in base all’utilità della strada per i singoli associati, circostanza che la Corte ha ritenuto decisiva e non esaminata dal giudice di merito.
Quanto al modello EAS, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’omessa presentazione non è di per sé sufficiente a determinare la perdita del regime agevolato, ma ha precisato che tale omissione si inseriva in un quadro di carenze sostanziali che il giudice di appello aveva ingiustificatamente trascurato. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito accerti il carattere non commerciale dell’ente alla stregua dei requisiti indicati dall’art. 148, comma 8, TUIR. Il secondo motivo, proposto in subordine, è stato dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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