Imposta di registro, sospensione necessaria e atto presupposto annullato (Cass. civ. Sez. V n. 534 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sospensione necessaria del giudizio, di cui all’art. 295 cod. proc. civ., va disposta quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado. Se invece la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice della causa pregiudicata può alternativamente sospendere il giudizio o proseguirlo, sulla base di una valutazione prognostica di riformabilità della decisione. L’annullamento definitivo dell’atto presupposto, intervenuto in altro giudizio, travolge l’atto consequenziale oggetto del giudizio pendente e supera alla radice ogni questione di sospensione.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, emesso per rettifica di valore di un ramo aziendale asseritamente ceduto per effetto di negozi collegati e riqualificati dall’Ufficio ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 295, comma 1-bis, cod. proc. civ. e dell’art. 42 d.lgs. n. 546/1992, oltre alla violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, per non avere la CTR sospeso il giudizio in presenza di una controversia pregiudiziale pendente. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il thema decidendum riguarda l’ambito di applicazione della sospensione necessaria nel processo tributario quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità.
Il Collegio richiama Sez. V, ordinanza n. 2942 del 31.01.2024, secondo cui la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora pendano, davanti a giudici diversi, procedimenti legati da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro.
La Corte precisa però la distinzione: se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado, va disposta la sospensione necessaria; se è stata definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.. Sul punto richiama Sez. V, sentenza n. 7952 del 25.03.2024, che ammette per il giudice della causa pregiudicata la possibilità di proseguire il giudizio ove ritenga, su base prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Ne consegue che la scelta della CTR di proseguire il giudizio, senza sospenderlo, risulta corretta e motivata. Inoltre, l’atto di riqualificazione ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, separatamente impugnato, è stato definitivamente annullato da Cass. ord. n. 40949 del 2021: tale circostanza supera alla radice ogni problema di sospensione, trattandosi di atto presupposto a quello oggi in giudizio.
La Corte prende quindi atto dell’accertata portata retroattiva della norma di interpretazione autentica e dell’applicabilità dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato, anche agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore per i processi ancora pendenti. Poiché l’imposta di registro avrebbe dovuto essere determinata con esclusivo riferimento all’atto registrato e non anche ad atti collegati, la dichiarata illegittimità dell’atto presupposto non può non travolgere l’atto di rideterminazione del valore oggetto del giudizio.
Nota della Redazione
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