Consiglio di disciplina autoferrotranvieri e nullità del licenziamento (Cass. civ. Sez. V n. 532 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148/1931, fonte primaria e speciale, delinea una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore quale contraente debole. La soppressione delle funzioni amministrative statali relative alla nomina dei consigli di disciplina, operata dall’art. 102, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998, non ne implica l’abrogazione, restando l’organo componibile ai sensi dell’art. 54 r.d. n. 148/1931. Ne consegue la nullità del licenziamento irrogato sul piano disciplinare senza sottoporre la questione al consiglio di disciplina, qualora il lavoratore abbia avanzato specifica istanza in tal senso. Trattasi di nullità di protezione, rilevabile anche d’ufficio, che non consente l’applicazione della tutela meramente indennitaria.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di trasporto pubblico con qualifica di addetto all’esercizio, era stato destituito per ragioni disciplinari. Dalle rilevazioni del cartellino marcatempo era risultato in servizio in vari giorni, laddove era invece assente perché rientrato presso la propria abitazione.

Il lavoratore adiva il giudice del lavoro lamentando l’illegittimità del procedimento seguito dall’azienda, per la mancata istituzione del consiglio di disciplina previsto dalla disciplina speciale. Chiedeva la reintegrazione e il risarcimento del danno. Il Tribunale, in fase di cognizione piena, accoglieva la domanda. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la natura della disciplina speciale degli autoferrotranvieri. L’art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148/1931 è fonte primaria e speciale, tuttora vigente perché non derogata da specifiche disposizioni successive. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha riconosciuto la persistente vigenza delle disposizioni sul consiglio di disciplina, pur dando atto della progressiva devitalizzazione della specialità.

Il ricorrente aveva sostenuto che la mancata istituzione dell’organo ne comportasse la soppressione, con conseguente applicabilità della disciplina generale. La Corte respinge questa lettura. La soppressione delle funzioni amministrative di nomina non equivale all’eliminazione dell’organo, avvenuta solo per le gestioni governative. La composizione resta quella prevista dall’art. 54, con componenti designabili dall’azienda e dalle associazioni sindacali.

La Corte valorizza la terzietà dell’organo collegiale come profilo caratterizzante della specialità del procedimento rispetto a quello ordinario dell’art. 7 legge n. 300/1970. La combinazione tra componente aziendale e componente sindacale fonda la funzione di garanzia, che il legislatore ha inteso assicurare al lavoratore nel momento in cui si incide sul rapporto di lavoro.

Quanto alla tutela, la Corte conferma la qualificazione in termini di nullità di protezione. L’atto è adottato da un organo non competente, quindi proveniente a non domino. Poiché il procedimento è previsto in funzione di maggiore garanzia del dipendente, la nullità è rilevabile anche d’ufficio ed è esclusa l’applicazione della tutela indennitaria limitata. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, con attribuzione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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