Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (Cass. civ. Sez. III n. 537 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta di indicare i fatti costitutivi della domanda e le ragioni del rigetto della stessa nei gradi di merito viola l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed è inammissibile. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. La riqualificazione delle doglianze nel canone corretto non sana il deficit espositivo, né il motivo che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata può dirsi specifico.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio l’Agenzia delle Entrate dinanzi al Tribunale, contestando la responsabilità dell’Amministrazione per una verifica fiscale risalente al 1986, conclusasi con atti impositivi poi annullati dal giudice tributario. Chiese il risarcimento dei danni subiti, quantificati in oltre un milione di euro tra maggiori oneri, perdita di chances e danno morale.

Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello confermò la decisione, escludendo la colpa dell’Amministrazione, avendo gli accertamenti trovato fondamento su dati di fatto non controversi, idonei a integrare presunzioni semplici a carico del contribuente. Il professionista ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo generale di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorso, dopo un ampio resoconto della vicenda tributaria, omette di indicare i fatti costitutivi dell’azione civile, limitandosi a richiamare genericamente la responsabilità aquiliana e le conclusioni della citazione.

Resta così ignoto l’oggetto del contendere, nonché le ragioni del rigetto in primo grado e la consistenza dei motivi d’appello. Tale lacuna non è superabile attraverso la lettura dei motivi, che non chiariscono i fatti posti a fondamento della domanda.

Passando all’esame dei singoli motivi, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il primo deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. senza rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, e neppure riqualificato nel canone dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. risulta conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il motivo, inoltre, non coglie la ratio decidendi, incentrata sull’assenza di colpa al momento dell’emissione degli atti.

Il secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione della CTU, è inammissibile per difetto di specificità e per l’inammissibilità del quesito peritale, involgente questioni giuridiche di esclusiva pertinenza del giudice. Il terzo, sull’iscrizione ipotecaria, non indica dove e quando la domanda fu proposta. Il quarto, infine, è aspecifico perché basato su elementi estranei alla motivazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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