Inammissibile la revocazione se il fatto era punto controverso (Cass. civ. Sez. V n. 13731 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione di pronuncia della Corte di cassazione, l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., richiede un errore di percezione o una mera svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di valutazione che contraddistingue il secondo. L’errore revocatorio non è configurabile quando l’asserita erronea percezione degli atti abbia costituito punto controverso, oggetto di discussione e di pronuncia. Ne consegue l’inammissibilità della revocazione che censuri una motivazione in realtà mai adottata dal giudice.
Il Fatto
Una società propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, confermativa del rigetto dell’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento IMU emesso da un Comune.
Il Comune resiste con controricorso e deposita memoria. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l’errore di fatto in cui il Collegio sarebbe incorso assumendo che la società fosse un ente non commerciale riconducibile agli artt. 142 e ss. TUIR, circostanza che l’atto introduttivo assume incontestabilmente esclusa dalla documentazione in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una propria pronuncia presuppone un errore riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cioè un errore di percezione o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa (Cass. n. 442 del 2018).
L’errore revocatorio postula dunque il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e non concerne un fatto discusso dalle parti e trattato nella pronuncia del giudice. Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che è tratto distintivo del secondo (Cass. S.U. n. 31032 del 2019).
Su queste basi, l’errore revocatorio non è configurabile qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e di pronuncia, a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527 del 2019; Cass. n. 27094 del 2011).
Applicando tale griglia all’ordinanza impugnata, la Corte rileva che il giudice di legittimità non ha affatto motivato il rigetto assumendo la natura «istituzionale» dell’attività della società, né applicando la lett. i) dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992. Il rigetto è stato argomentato sulla base della lett. g) della stessa disposizione, che presuppone lo svolgimento diretto delle attività per le quali l’esenzione è prevista, ritenuto assente nel caso concreto.
Le doglianze della ricorrente, pertanto, non colgono nel segno: esse imputano alla pronuncia una motivazione che essa non ha adottato. Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza, con condanna al pagamento in favore del Comune controricorrente, e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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