Previdenza privatizzata, contributo di solidarietà e prescrizione decennale del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 558 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. In tema di prescrizione, il termine è decennale: la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, ove sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ..
Il Fatto
La controversia riguarda un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, al quale l’ente aveva trattenuto somme a titolo di contributo di solidarietà per diversi periodi. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 2021, si era pronunciato sul rapporto; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 18.02.2022, in parziale riforma, ha condannato la Cassa a restituire le somme trattenute per il periodo dal 2015 al 2019 e dal 2010 al 2011, applicando il termine quinquennale dal 2011 e quello decennale per il periodo pregresso.
Avverso tale sentenza la Cassa propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il professionista resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, censurando la parte della sentenza che ha applicato la prescrizione quinquennale anziché quella decennale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati infondati. La Corte richiama la propria giurisprudenza, e in particolare Sez. L n. 31875 del 10.12.2018 e la successiva Sez. L ord. n. 23257 del 28.08.2024, secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato.
Il Collegio ribadisce che simili prelievi, qualificati come contributo di solidarietà, sono incompatibili con il principio del “pro rata” e costituiscono prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione spetta esclusivamente al legislatore. La finalità di assicurare l’equilibrio di bilancio dell’ente non legittima l’adozione di provvedimenti di tal genere.
Quanto alla prescrizione, il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, esaminati congiuntamente, riguardano la corretta durata del termine. La Corte richiama Sez. Un. n. 17742 del 08.09.2015, che ha affermato la natura decennale della prescrizione in materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994.
Il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Quando invece è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ..
La Corte esclude inoltre che sulla materia incida l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, introdotto dall’art. 38 d.l. n. 6/2011, convertito in legge n. 111/2011, che riguarda i soli trattamenti erogati dall’INPS e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto, fattispecie non ricorrente nel caso concreto.
Il ricorso incidentale è dunque accolto e il terzo motivo del ricorso principale è respinto. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al principio esposto, è cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente principale.
Nota della Redazione
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