Responsabilità disciplinare del lavoratore per i singoli step del procedimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17065 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle attività procedimentali cui concorrono una pluralità di soggetti, il provvedimento finale è frutto dell’apporto di più agenti e ciascun lavoratore risponde in relazione alla parte del procedimento cui è preposto. La responsabilità del singolo non è esclusa dalla eventuale responsabilità del responsabile del procedimento o degli altri soggetti coinvolti, né dallo svolgimento di compiti meramente istruttori, poiché ciascuno deve adempiere con correttezza e diligenza i compiti assegnati. Il lavoratore può fare affidamento sul corretto svolgimento delle fasi precedenti, salva la concorrente responsabilità per omesso o negligente controllo degli esiti di tali fasi. È inammissibile, per difetto di confronto con il decisum, la censura che denunci la violazione di circolari e messaggi interni, atti privi del rango di fonti normative.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’Inps inquadrato nell’Area C, impugna davanti al giudice del lavoro la sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione, chiedendone l’inefficacia, la nullità e l’illegittimità con condanna alla restituzione delle retribuzioni trattenute.
La contestazione addebita al lavoratore la lavorazione di pratiche di riscatto relative a dipendenti fuori dalla competenza territoriale della sede, la trattazione di domande non supportate da documentazione idonea e la loro positiva definizione. Il lavoratore deduce di avere sempre adempiuto sotto il controllo dei superiori gerarchici, che sottoscrivevano approvandoli i provvedimenti. Il Tribunale e, in appello, la Corte d’Appello di Roma rigettano le domande; il lavoratore ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione dell’Istituto secondo cui sarebbe venuto meno l’interesse del ricorrente, essendo divenuto definitivo il suo licenziamento. Il Collegio ritiene che l’interesse permanga, poiché dall’accertamento della illegittimità della sanzione conservativa, anche per vizi formali, seguirebbe la condanna alla restituzione delle retribuzioni trattenute nei mesi di sospensione.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. La censura che denuncia la violazione di circolari Inps e di messaggi interni non regge, perché si tratta di atti privi del rango di fonti normative nell’ordinamento. Gli altri profili della doglianza non si confrontano con il decisum della sentenza impugnata.
La Corte Territoriale ha chiarito che la responsabilità del lavoratore sussiste in relazione ai compiti a lui assegnati, ossia lo svolgimento dell’istruttoria. L’inadempimento contestato è riferibile ai suoi compiti e alle sue mansioni, senza che ciò escluda l’eventuale responsabilità di altri soggetti coinvolti nel procedimento, in primo luogo del responsabile dello stesso.
Il principio corrisponde ai criteri generali di riparto di responsabilità nelle attività di équipe e nei procedimenti sequenziali: quando il provvedimento finale deriva dall’attività di più agenti, la responsabilità del capo équipe o del responsabile dell’intero procedimento non elide quella dei singoli lavoratori coinvolti. Ciascuno risponde della parte di procedimento cui è preposto, fondandosi la regola sul rilievo che in tali attività ogni soggetto deve poter fare affidamento sul corretto svolgimento delle fasi precedenti, salva la concorrente responsabilità per omesso o negligente controllo degli esiti di quelle fasi.
Le ulteriori censure del motivo si risolvono quindi in inammissibili richieste di rivalutazione dell’istruttoria compiuta in fase di merito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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