Cancellazione dall’elenco agricolo: il lavoratore deve provare il rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4582 del 01.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione del lavoratore nell’elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà fondata sull’art. 9 del d.lgs. n. 375/1993. In tal caso, il lavoratore che agisca per la reiscrizione e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro subordinato agricolo, quale fatto costitutivo del diritto azionato. Il giudizio non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, ma di accertamento del diritto, con applicazione della regola generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.

Il Fatto

La lavoratrice aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro agricolo subordinato a tempo determinato, per gli anni dal 1998 al 2010, e la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza, previo annullamento del provvedimento di cancellazione disposto dall’INPS e riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione. La Corte d’appello di Roma aveva respinto la domanda, ritenendo non accertata l’esistenza del rapporto di lavoro e rilevando che, a seguito del disconoscimento, la posizione della lavoratrice non poteva più beneficiare dell’agevolazione probatoria derivante dall’iscrizione nell’elenco.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nell’esaminare il ricorso, conferma il consolidato orientamento di legittimità in materia di onere probatorio nei giudizi di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. L’iscrizione, precisa la Corte, assolve una funzione di agevolazione probatoria che cessa quando l’INPS, a seguito di controlli, eserciti la propria facoltà di disconoscere l’esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 375/1993. In tale evenienza, l’onere di dimostrare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto grava sul lavoratore che ne invoca i benefici previdenziali, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.

La Corte esclude la violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevando che il giudice di merito non ha deciso sulla base di prove non allegate, essendo la cancellazione un fatto pacificamente acquisito. Sottolinea inoltre che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2729 c.c., dal momento che il rapporto di lavoro non è stato ricostruito tramite presunzioni semplici, ma valutato sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte interessata. Il provvedimento di cancellazione, infatti, non è oggetto di un giudizio di impugnazione, bensì rappresenta il presupposto di fatto che fa riespandere l’onere probatorio a carico di chi agisce per il riconoscimento del diritto.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ricorda che essa si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di scomposizione della fattispecie. Nel caso di specie, avendo la ricorrente l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto, la doglianza si risolve in una censura della valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile in sede di legittimità. La prova testimoniale, espletata in giudizio, era stata ritenuta generica e inattendibile dalla Corte territoriale, con un giudizio di fatto che la ricorrente non ha specificamente censurato.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La pronuncia, resa in conformità alla proposta di definizione accelerata non accettata dalla ricorrente, comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., determinata in Euro 2.000,00, nonché la declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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