Ricorso inammissibile se non specifica gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. II n. 559 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ricorrente che censuri in cassazione la mancata acquisizione dei documenti asseritamente contenuti nel fascicolo telematico, comprensivo di quello di parte, deve rispettare il dettato dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., indicando specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, mediante riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto, la parte del documento cui la censura corrisponde e i dati necessari alla sua individuazione quanto al momento della produzione nei gradi di merito. La distinzione codicistica tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte non è stata abrogata dalla riforma del processo civile telematico, essendo rimasto confermato l’impianto del codice. È inammissibile il motivo che non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto con cui il giudice designato dalla Corte d’appello di Catania aveva respinto la domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un procedimento civile, iniziato in primo grado davanti al Tribunale e proseguito in appello e in cassazione.

Con il decreto del 21 ottobre 2022 la Corte d’appello rigettò l’opposizione, rilevando che agli atti risultava soltanto il decreto opposto e non anche il ricorso e il fascicolo di parte del procedimento presupposto, contenente verosimilmente gli atti e i verbali utili ai fini della decisione. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni, sostenendo che con il processo civile telematico non esisterebbe più distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte e che, in virtù del principio di non dispersione della prova, il giudice d’appello avrebbe dovuto attingere dai documenti telematici o ordinarne la produzione.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha innanzitutto rilevato che le Sezioni Unite n. 4835 del 2023, citate dalla difesa, hanno affermato l’esatto contrario, ossia che l’impianto codicistico è rimasto confermato anche dopo il d.lgs. n. 149 del 2022, essendo stata equiparata la tenuta del fascicolo informatico a quella del fascicolo d’ufficio cartaceo e risultando i documenti offerti in comunicazione contenuti nel fascicolo di parte.

Ciò che rileva, nella specie, è che i giudici di merito hanno riscontrato in atti la sola produzione del decreto opposto e l’assenza del fascicolo di parte. La doglianza si appunta sulla mancata acquisizione di documenti non rinvenuti, ma sostanzialmente contenuti nel fascicolo telematico, senza però rispettare il dettato dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica degli atti e dei documenti, con riproduzione del contenuto e individuazione della collocazione nei gradi di merito; onere tanto più stringente quando la decisione sia censurata proprio per non averne tenuto conto.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata concessione della proroga del termine ordinatorio per la produzione documentale. La Corte ha rilevato che la censura non attinge la ratio decidendi del decreto impugnato, nel quale la questione è stata superata dal riconoscimento che l’istanza di proroga era stata depositata entro il termine assegnato, con conseguente inammissibilità.

Con il terzo motivo si è dedotta la violazione delle norme sull’equa riparazione, perché i giudici di merito non avrebbero liquidato l’indennizzo avendo richiesto copie autentiche degli atti, autenticazione non prevista a pena di inammissibilità. Anche tale censura è stata giudicata inammissibile, poiché i giudici di merito non hanno affermato che la pretesa fosse sprovvista di prova per difetto di autenticazione, ma che nessun documento era contenuto nel fascicolo di parte se non il decreto opposto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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