Motivazione apparente della CTR che omette l’esame dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 672 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, e quindi un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, la pronuncia di appello che dichiari assorbente una questione pregiudiziale senza rendere percepibili le ragioni della decisione. La motivazione apparente ricorre quando l’apparato argomentativo, pur materialmente esistente, è obiettivamente inidoneo a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Ad essa è sostanzialmente omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile. Il vizio, ove risulti dal testo della sentenza impugnata, prescinde dal confronto con le risultanze processuali e va censurato come violazione di legge. Il giudice d’appello che ometta di esaminare i motivi ritualmente proposti incorre in tale nullità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato il suo appello. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi del contribuente, previa riunione, annullando gli avvisi di accertamento relativi a un anno di imposta, con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini Irap e Ires, costi ritenuti non deducibili perché non di competenza.
L’accoglimento si era fondato sulla eccezione di mancata allegazione del provvedimento di delega dal Direttore al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo assorbente la questione della delega di firma, senza prendere posizione sul rilievo dell’Ufficio che aveva dedotto il deposito del documento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui l’Ufficio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere prestato mera adesione alla pronuncia di primo grado, omettendo l’esame dei motivi di appello. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
Il percorso argomentativo della Corte muove da un rilievo decisivo: la sentenza di primo grado non aveva espresso alcuna valutazione sulla validità della delega, limitandosi a rilevare che il documento non era agli atti. La Commissione tributaria regionale, dal canto suo, si è limitata a riferire che il problema della delega era assorbente e che il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali formatisi sull’art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.
Ne deriva una motivazione incomprensibile. Non si comprende, osserva la Corte, se il giudice d’appello abbia ritenuto assorbente la questione perché, pur prendendo visione della delega, l’ha giudicata inidonea alla luce dei principi richiamati, oppure se abbia confermato la sentenza di primo grado senza esaminarla, e in tal caso senza esplicitarne le ragioni. In entrambi i casi la decisione non rende percepibile il percorso logico seguito.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui si ha motivazione apparente quando l’apparato argomentativo, pur esistente come parte del documento, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Ad essa è sostanzialmente omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile. In questi casi l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame con congrua motivazione e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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