Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specifiche censure alla sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 5 n. 9768 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. È inammissibile il motivo che non si traduca in una critica della sentenza gravata, limitandosi a denunciare l’erroneità della condotta dell’Amministrazione finanziaria o dell’avviso di accertamento, senza individuare le ragioni per cui la decisione sia illegittima. In caso di c.d. doppia conforme, il ricorrente è onerato, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., di indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La censura che miri a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile, poiché trasformerebbe il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate accertava in capo al contribuente, legale rappresentante di una società dichiarata fallita, redditi diversi per un ammontare di oltre quattro milioni di euro, derivanti dall’asserita appropriazione di somme erogate da un pool di banche a titolo di finanziamento per l’acquisizione di beni aziendali. Il contribuente, che aveva patteggiato la pena per il reato di bancarotta preferenziale, impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la nullità dell’atto e l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 in tema di proventi illeciti.
Soccombente in primo grado, il contribuente proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata. Il diritto di impugnazione è esercitato in modo idoneo solo quando i motivi si traducano in una critica della sentenza, indicando espressamente le ragioni per cui essa è errata, senza prescindere dalle argomentazioni che la sorreggono. La mera enunciazione di violazioni di legge, senza consentire di individuare il collegamento con la sentenza impugnata, integra un “non motivo” sanzionato con l’inammissibilità.
La Corte ha rilevato che il ricorrente non deduceva nemmeno formalmente un vizio della sentenza impugnata, omettendo di fare riferimento alle ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il ricorso si limitava a contestare la condotta dell’Agenzia delle Entrate e l’avviso di accertamento, imputando all’ufficio l’errata interpretazione dell’operazione finanziaria e la carenza di elementi probatori, senza mai riferirsi all’erroneità in sé della pronuncia d’appello né richiamare le motivazioni della decisione sottoposta a critica.
La censura, pertanto, mirava a sollecitare una nuova valutazione dei fatti già accertati nei giudizi di merito, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La Corte ha precisato che l’apprezzamento delle prove è rimesso al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, il cui ambito è limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione.
Infine, la Corte ha evidenziato che, in presenza di una doppia conforme, il ricorrente era onerato di indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrandone la diversità, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo. Tale onere non era stato assolto, poiché il ricorso risultava generico e privo di contestazioni specifiche alla sentenza d’appello, limitandosi a prospettare la necessità di rivalutare la funzione dei movimenti finanziari tra le società coinvolte.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi diecimila euro, oltre spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.