Contraddittorio preventivo obbligatorio solo se previsto dalla legge per le imposte dirette (Cass. civ. Sez. V n. 3274 del 09.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte dirette, non esiste un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente. Tale obbligo sussiste soltanto quando sia espressamente previsto dalla legge, poiché le riprese fiscali sui tributi non armonizzati non soggiacciono al principio del contraddittorio procedimentalizzato. Il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, opera esclusivamente qualora l’amministrazione abbia proceduto ad accessi o verifiche presso la sede o gli uffici del contribuente e non anche quando l’accertamento sia effettuato “a tavolino”.

Il Fatto

Il contribuente, socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice, veniva attinto da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’ufficio, dopo aver acquisito documentazione contabile e aver chiesto spiegazioni in ordine a un bonifico ordinato dalla società sul conto corrente personale del socio, aveva qualificato il passaggio di fondi come liquidazione di parte del patrimonio sociale. Su tale base, in applicazione dell’art. 20 bis e dell’art. 47, comma 7, del Tuir, l’amministrazione accertava in capo al contribuente un reddito di capitale non dichiarato.

La C.T.P. di Pesaro rigettava il ricorso del contribuente. La C.T.R. delle Marche, in riforma, annullava l’atto impositivo. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per essere stato l’accertamento condotto senza accesso nei locali della società.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione relativa all’ambito di operatività dell’obbligo di contraddittorio preventivo in materia tributaria. Il ricorso dell’amministrazione risulta fondato, in conformità a un orientamento consolidato.

Il Collegio ribadisce che l’obbligo generalizzato del contraddittorio trova applicazione soltanto nell’ambito delle riprese inerenti ai tributi armonizzati. Tra questi non rientrano le imposte dirette, categoria nella quale si colloca l’accertamento oggetto di causa, concernente redditi di capitale. A sostegno vengono richiamate le pronunce Sez. V n. 18489 del 08.07.2024 e Sez. V n. 20436 del 19.07.2021.

La Corte precisa poi la natura dell’accertamento: non si tratta di accertamento sintetico, disciplinato dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, bensì di accertamento riferito a specifici redditi di capitale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Anche qualora si fosse trattato di accertamento sintetico, osserva il Collegio, l’obbligo di contraddittorio preventivo non sarebbe comunque sussistito, secondo Sez. trib. n. 31814 del 2019.

Il principio viene ulteriormente specificato con riguardo al termine dilatorio per l’emissione dell’avviso. L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente subordina l’obbligo all’espletamento di accessi o verifiche presso la sede del contribuente. Nel caso concreto l’amministrazione si è limitata a richiedere documenti e spiegazioni, con accertamento “a tavolino”, privo di accesso. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI-V n. 24793 del 05.11.2020, Sez. VI-V n. 27420 del 29.10.2018, Sez. VI-V n. 6219 del 14.03.2018 e Sezioni Unite n. 24823 del 09.12.2015.

Non risultano pertinenti le difese svolte dal contribuente in memoria. Il nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal d.l. n. 39 del 2024, convertito in legge n. 67 del 2024, non si applica all’avviso per cui è causa. Parimenti estranea è la legge n. 241 del 1990, poiché l’art. 13 esclude espressamente l’applicazione delle norme sulla partecipazione ai procedimenti tributari. La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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