Fatture oggettivamente inesistenti: onere della prova e rilevanza della buona fede (Cass. civ. Sez. 5 n. 11524 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA e di deduzione dei costi, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, su di essa grava l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, fornendo elementi anche in forma indiziaria o presuntiva, mentre non è richiesta la dimostrazione della mala fede del contribuente. Una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente, il quale ha l’onere di fornire la prova contraria dell’effettiva esecuzione della prestazione. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge o di motivazione, miri ad una rivalutazione dei fatti storici o ad una diversa valutazione del materiale probatorio già congruamente esaminato dal giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2006, disconoscendo costi e detrazione IVA relativi a sei fatture emesse da un’altra società, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso tardivo e nullo per omessa allegazione del processo verbale di constatazione redatto nei confronti dell’emittente, nonché per la prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava tempestivo l’accertamento e fondata la pretesa tributaria. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, la società lamentava la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento. La censura è dichiarata inammissibile sotto plurimi profili: la ricorrente non ha riprodotto l’avviso impugnato nel ricorso per cassazione, impedendo il controllo richiesto; inoltre, sotto l’apparente violazione di legge, il motivo mira a una diversa valutazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di appello sulla congruità della motivazione dell’avviso. sul punto la Corte richiama il principio per cui è inammissibile il motivo che sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso in sede di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio.
Con il secondo motivo, la società deduceva violazione dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993 e dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2013, sostenendo la rilevanza della propria buona fede. La Corte ritiene il motivo infondato, evidenziando l’inconferenza del riferimento alla buona fede: nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, ma non deve dimostrare la mala fede del contribuente; la prova contraria dell’effettiva esecuzione dell’operazione, incombente sulla contribuente, è rimasta un’affermazione priva di supporto probatorio.
Il terzo motivo, formulato in modo confuso e sovrapponente violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame, è giudicato infondato. La Corte rileva che la Commissione tributaria regionale ha effettivamente considerato la perizia di parte e gli assegni prodotti, valutandone la congruità e la rilevanza probatoria, con un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità. Anche in questo caso, la doglianza mira a una rivalutazione del materiale probatorio e, per la parte in cui censura l’operato dell’Ufficio, è inammissibile perché non rivolta contro la sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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