Rimborso dell’Euroritenuta anche dopo la voluntary disclosure (Cass. civ. Sez. V n. 670 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedura di collaborazione volontaria, il divieto di doppia imposizione posto dall’art. 14 della direttiva 2003/48/CE e dall’art. 9 dell’Accordo CE-Confederazione svizzera impone di riconoscere al contribuente il diritto al rimborso dell’Euroritenuta operata dall’agente pagatore estero sui rendimenti emersi. La disciplina nazionale della voluntary disclosure e l’art. 165 t.u.i.r. non precludono il rimborso: l’omessa indicazione del reddito estero nelle dichiarazioni dei singoli anni non nega di per sé il credito per le imposte assolte all’estero. Il limite derivante dall’art. 165 t.u.i.r. opera come condizione della detrazione, non come causa estintiva del diritto al rimborso, che trova fonte autonoma nelle norme comunitarie e convenzionali. Il termine biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal pagamento eseguito nell’ambito della procedura di emersione, che integra il presupposto della restituzione.

Il Fatto

La contribuente aveva aderito alla collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, regolarizzando la posizione fiscale relativa a redditi di capitale di fonte estera detenuti tramite un intermediario estero. Su quei rendimenti era stata applicata l’Euroritenuta prevista dalla direttiva 2003/48/CE. Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, la contribuente ha agito davanti alla giustizia tributaria.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo tempestiva l’istanza e riconoscendo il rimborso in applicazione del divieto di doppia imposizione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e un errore di fatto della sentenza, è inammissibile nella parte in cui mira alla rivalutazione delle prove. La censura sull’asserita discrasia tra annualità richieste e certificati prodotti investe l’apprezzamento del giudice di merito e, come tale, non è deducibile in sede di legittimità.

Nel merito la censura è infondata. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Nella specie il presupposto coincide con la doppia imposizione del medesimo reddito, realizzatasi al momento del pagamento delle somme dovute in base alla procedura di emersione. L’istanza proposta entro il biennio è dunque tempestiva.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce il principio secondo cui, in forza dell’art. 14 della direttiva 2003/48/CE e dell’art. 9 dell’Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004, spetta al contribuente che abbia definito la propria posizione fiscale il diritto al rimborso dell’Euroritenuta applicata sui rendimenti oggetto di emersione. Le fonti comunitarie e convenzionali pongono un limite esterno alla disciplina nazionale della voluntary disclosure e all’art. 165 t.u.i.r., il quale condiziona la detrazione al concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia e la esclude in caso di omessa indicazione.

Tale limitazione, osserva la Corte, non comporta automaticamente la negazione del diritto al rimborso. L’art. 11 della direttiva riconosce il rimborso delle imposte assolte all’estero secondo la legislazione nazionale, ma il rinvio riguarda regole procedimentali interne, non discriminatorie e non eccessive: queste ultime non possono escludere in tutto il diritto né configurarsi come sanzione indiretta sproporzionata. L’art. 10 d.lgs. n. 84 del 2005 consente del resto l’istanza di rimborso quando la ritenuta ecceda il credito d’imposta o quando l’art. 165 t.u.i.r. non risulti applicabile.

La Corte esclude poi il parallelo con l’accertamento con adesione: il richiamo all’art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 ha la sola finalità di individuare la procedura di gestione degli atti, senza estendere gli effetti dell’istituto. L’irretrattabilità della dichiarazione confessoria riguarda l’indicazione degli investimenti esteri e la ricostruzione dei redditi, non il rimborso dell’Euroritenuta. Nel senso dell’ammissibilità del credito la Corte richiama infine la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, che in tema di ravvedimento operoso ha riconosciuto la detrazione per le imposte pagate all’estero. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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