Indagini bancarie e inversione dell’onere probatorio sui versamenti (Cass. civ. Sez. V n. 765 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili. La generica deduzione di donazioni o di somme ricevute da familiari non assolve a tale onere. Il giudice di legittimità non può riesaminare la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento fondato sulle risultanze di indagini finanziarie, contestando l’omessa dichiarazione di ricavi per complessivi 47.350 euro, pari ai versamenti privi di giustificazione effettuati sul proprio conto corrente nell’anno 2006, con le conseguenti riprese ai fini IRPEF e relative addizionali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto impositivo. La decisione era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione respingeva l’originario ricorso. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, formulando altresì domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, lamentando che la CTR non avesse considerato la sua qualità di percettore di solo reddito di lavoro dipendente, non tenuto a presentare la dichiarazione, e la giustificazione delle movimentazioni bancarie, riconducibili a donazioni nuziali e al versamento di 15.000 euro effettuato dalla madre per l’acquisto di una casa.
La Corte ha ritenuto il motivo privo di pregio. Le circostanze di cui si lamentava l’omesso esame erano state in realtà prese in considerazione dal giudice d’appello, il quale aveva rilevato che, a fronte della percezione di un reddito di 5.547 euro nemmeno dichiarato, erano emersi versamenti bancari per 47.350 euro privi di analitica e riscontrabile giustificazione.
I giudici di merito, per un verso, avevano tenuto conto dei redditi di lavoro dipendente; per altro verso, avevano chiarito che dalle indagini finanziarie era emersa la percezione di ulteriori redditi, pari al totale dei versamenti effettuati, che in mancanza di idonea giustificazione dovevano presumersi corrispondenti a ricavi non dichiarati. Non solo il fatto indicato non era rimasto inesaminato, ma non poteva nemmeno ritenersi decisivo, poiché l’obbligo di dichiarazione sussisteva indipendentemente dalla circostanza che parte dei redditi derivasse da lavoro dipendente.
La doglianza è stata inoltre dichiarata inammissibile là dove tendeva a rimettere in discussione il giudizio del collegio di secondo grado sull’inidoneità della prova contraria a superare la presunzione legale relativa di ricavi occulti operante a favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, risolvendosi nel tentativo di sollecitare un non consentito riesame delle risultanze processuali. Il ricorso è stato respinto; non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva. Resta travolta dal rigetto la domanda ex art. 96 c.p.c., e viene resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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