Compenso avvocato per insinuazione al passivo: si applica la tabella 2 (Cass. civ. Sez. I n. 815 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verificazione dello stato passivo, disciplinato dagli artt. 93 ss. l.fall., non è riconducibile ai procedimenti di volontaria giurisdizione né a quelli, di natura camerale, per la dichiarazione di fallimento. Esso si svolge innanzi al tribunale con struttura contenziosa e a cognizione piena, avendo ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o inesistenza del diritto azionato dall’istante. Ne consegue che, in difetto di una specifica previsione tariffaria ratione temporis applicabile, il compenso del difensore va determinato secondo i parametri della tabella 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale), e non della tabella 20 (procedimenti per dichiarazione di fallimento).
Il Fatto
Un avvocato aveva eseguito prestazioni professionali, su incarico del curatore, nel giudizio volto all’ammissione al passivo di un credito vantato nei confronti di una società poi fallita. Il giudice delegato al fallimento del creditore aveva liquidato il compenso in una somma determinata facendo applicazione della tabella 20 del d.m. n. 55/2014, dedicata ai procedimenti per dichiarazione di fallimento.
L’avvocato propose reclamo a norma dell’art. 26 l.fall. e il tribunale lo accolse solo parzialmente, confermando il criterio della tabella 20 sul rilievo che le istanze di insinuazione al passivo sarebbero ricomprese, secondo la relazione ministeriale, nella voce “dichiarazione di fallimento”. Avverso tale decreto il professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. n. 55/2014 e omesso esame di un fatto decisivo — sono stati trattati congiuntamente e ritenuti fondati. Il punto centrale riguarda la qualificazione giuridica del procedimento di insinuazione al passivo e la conseguente individuazione dei parametri tariffari applicabili.
La Corte osserva che il giudizio di verificazione dello stato passivo, sia pure in forme speciali e sommarie, si svolge innanzi al tribunale e ha per oggetto l’accertamento, a struttura contenziosa e a cognizione piena, dell’esistenza o inesistenza del diritto di credito o di restituzione azionato dall’istante. Esso non è pertanto riconducibile, in difetto di qualsivoglia richiamo normativo, né ai procedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., né a quelli per la dichiarazione di fallimento, aventi natura dichiaratamente camerale ai sensi dell’art. 15, comma 1, l.fall.
Nel percorso argomentativo il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui “nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione” (Cass. n. 19605 del 2004; Cass. n. 18935 del 2003; Cass. n. 3765 del 2007).
Ne deriva che, in difetto di una normativa tariffaria che ratione temporis lo disciplini specificamente, il compenso del difensore — non pattuito in forma scritta — deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla tabella 2 per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale. La Corte precisa che si deve avere riguardo alle distinte fasi ivi previste — studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale — nonché all’entità della domanda, e rileva che tale conclusione è confermata, sul punto, dalla stessa tabella 20-bis introdotta dal d.m. n. 147/2022 in tema di accertamento del passivo.
Il decreto impugnato non si è attenuto al principio esposto, avendo applicato la tabella 20 in luogo della tabella 2. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del decreto e rinvio al tribunale, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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