Il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello sul reclamo avverso l’omologazione è soggetto al termine breve di 30 giorni dalla notifica integrale del provvedimento d’ufficio (Cass. civ. Sez. 1 n. 4350 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello emessa sul reclamo contro il decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti è soggetto al termine breve di 30 giorni dalla notificazione del testo integrale del provvedimento, effettuata d’ufficio dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata. Tale termine decorre dalla data della notifica integrale, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza, e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell’art. 51, comma 13, e dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 14/2019. La mancata impugnazione entro il predetto termine rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

La società proponeva all’Agenzia delle entrate una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, d.l. n. 69/2023, depositando successivamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti comprensivo della transazione stessa e chiedendone l’omologazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. Il tribunale, fissata l’udienza oltre il termine di 90 giorni concesso all’amministrazione finanziaria per esprimersi, omologava l’accordo, nonostante l’opposizione presentata dall’ente impositore, che non aveva aderito alla proposta. La Corte d’appello di Ancona rigettava il reclamo proposto dall’Agenzia; la sentenza veniva depositata e, nella stessa data, notificata nella sua interezza dal cancelliere a mezzo PEC all’amministrazione finanziaria. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato la questione preliminare della tardività del ricorso, rilevando che, a norma dell’art. 51, comma 13, CCII, il termine per impugnare è di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza o della sentenza emessa dalla corte d’appello sul reclamo. Tale notificazione, ai sensi della norma, è effettuata dalla cancelleria, nel suo testo integrale, anche a mezzo PEC. Nel caso di specie, la notifica integrale del provvedimento impugnato era avvenuta il 12/07/2024 e da quella data doveva computarsi il termine per la proposizione del ricorso, che pertanto scadeva il 12/08/2024.

La Corte ha precisato che questo specifico termine, previsto in materia di procedure concorsuali, non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. A sostegno di ciò, richiama il tenore letterale dell’art. 9, comma 1, CCII, secondo cui la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice stesso, a meno che non sia disposto diversamente, come non fanno le citate disposizioni. La Corte ha inoltre ribadito tale principio in continuità con i propri precedenti in materia, sia con riferimento al vecchio quadro normativo della legge fallimentare sia in relazione al nuovo codice.

Nel caso in esame, il certificato di cancelleria ha confermato l’avvenuta notifica integrale della sentenza della Corte d’appello all’Agenzia delle entrate. Poiché la data di tale notifica (12/07/2024) funge da termine iniziale per il computo del termine breve, e poiché la notifica del ricorso da parte dell’Agenzia è avvenuta solo il 14/08/2024, oltre la scadenza del 12/08/2024, il ricorso è stato giudicato tardivo. La Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, senza necessità di esaminare il merito dei motivi proposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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