Inammissibile la revocazione della sentenza di fallimento per documenti formati dopo il suo deposito (Cass. civ. Sez. 1 n. 5306 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il documento decisivo che si assume non aver potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario deve preesistere alla sentenza impugnata. Sono pertanto inidonei a fondare il giudizio di revocazione, ex art. 395, n. 3, c.p.c., i documenti formatisi successivamente al deposito della pronuncia, ancorché solo in epoca successiva conosciuti dalla parte. Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre esclusivamente in caso di motivazione apparente o assente, non già quando le ragioni della decisione siano state esplicitate e risultino percepibili nel loro iter logico-argomentativo.
Il Fatto
Con sentenza del 2009 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di una società, su istanza di una creditrice. Il legale rappresentante della società fallita, agendo anche in proprio, proponeva nel 2020 domanda di revocazione della sentenza dichiarativa, deducendo di essere venuto in possesso solo nel 2019 di una mail di sollecito e di fatture che, a suo dire, dimostravano l’avvenuta cancellazione della società e il suo trasferimento all’estero.
Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava il rigetto. Il giudice d’appello rilevava che i documenti posti a fondamento della revocazione erano stati formati successivamente al deposito della sentenza di fallimento e, come tali, non idonei a sostenerla; riteneva inoltre irricevibile la richiesta di revoca della sentenza dichiarativa, non formulata nell’atto di citazione del giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso affidato a un unico motivo incentrato sul vizio di motivazione e sulla falsa applicazione dell’art. 395, n. 3, c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente lamentava che la corte territoriale non avesse considerato l’impossibilità di fornire prima la prova del trasferimento della sede effettiva, reperita solo nel 2019 per mera casualità.
La S.C. ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla propria giurisprudenza (tra le altre, Sez. 3, n. 9865 del 2014; Sez. 5, n. 3591 del 2017; Sez. 3, n. 28126 del 2023), secondo cui il documento decisivo, non potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, deve essere preesistente alla sentenza impugnata. Nella specie, lo stesso ricorrente aveva dichiarato che le fatture erano state formate nel 2010, a fronte di un fallimento dichiarato nel 2009: la loro formazione successiva alla pronuncia ne escludeva quindi ogni valenza revocatoria, con giudizio della corte d’appello pienamente conforme al diritto.
Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte ha precisato che esso ricorre solo quando sia impossibile percepire il ragionamento posto a fondamento della decisione, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, avendo il giudice territoriale esposto compiutamente le ragioni del rigetto. La condivisione delle argomentazioni contenute nella proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., ha condotto alla pronuncia di inammissibilità.
La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento della sanzione di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., ravvisandone i presupposti come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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