Omessa pronuncia sul motivo di reclamo e violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 816 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, imposta dall’art. 112 c.p.c., e determina la nullità della pronuncia, tanto la decisione del giudice del merito su un motivo di reclamo che non è stato in realtà formulato, quanto, per converso, l’omessa pronuncia su un motivo ritualmente proposto. L’omessa pronuncia su alcuni motivi di impugnazione, risolvendosi nella violazione dell’art. 112 c.p.c., integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c. o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Il Fatto

Il giudice delegato a una procedura di concordato preventivo aveva liquidato in favore di uno studio legale il compenso per l’attività professionale svolta, nella misura di € 60.000,00 al lordo di un acconto, oltre spese e accessori. Il professionista aveva proposto reclamo, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 6, del d.m. n. 55/2014 e chiedendo la liquidazione di un importo superiore, pari ad € 86.664,50, sul presupposto che, in caso di transazione, il compenso per la fase decisionale non svolta dovesse essere aumentato fino a un quarto.

Il tribunale aveva respinto il reclamo, ritenendo che spettasse solo il compenso base di € 60.000,00, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento del “compenso ulteriore” pattuito in caso di esito favorevole o di transazione. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 112 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi fondati. Il decreto impugnato si era pronunciato su un profilo — la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del “compenso ulteriore” previsto dall’accordo tra le parti — che non era stato oggetto di alcuna censura da parte del reclamante. Al contempo, aveva omesso di pronunciarsi sul motivo che il reclamante aveva invece espressamente proposto, ossia che, stante l’avvenuta transazione, il compenso maturato dovesse essere determinato con l’aumento previsto dalla disciplina professionale.

Il giudice di legittimità ha ricostruito la portata dell’art. 112 c.p.c., ricordando che costituiscono violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia la decisione su un motivo non formulato, sia l’omessa pronuncia su un motivo effettivamente proposto. Quest’ultima ipotesi si sostanzia nell’omessa decisione sulla domanda che il motivo di impugnazione faceva valere.

La Corte ha precisato il regime di deducibilità di tale vizio. L’omessa pronuncia su motivi di impugnazione, come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado. Esso va fatto valere con la specifica deduzione dell’error in procedendo, ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e non con la denuncia della violazione di una norma sostanziale o del vizio di motivazione, censure che presuppongono che il giudice del merito abbia esaminato la questione e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto o senza adeguata giustificazione.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva correttamente qualificato il vizio come error in procedendo. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di onorari professionali, l’art. 4 del d.m. n. 55/2014, nel prevedere in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione o la transazione l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta nel senso che va riconosciuto sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia l’aumento fino a un quarto, ovvero, dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 147/2022, un quarto “secco”.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al tribunale in differente composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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